Moncler: non basta la parola

Moncler sequestro siti webGiunge a conclusione la vicenda del sequestro di 493 siti con il marchio Moncler nel nome a dominio, con un provvedimento di annullamento del sequestro da parte del tribunale del riesame di Padova, a seguito di impugnazione presentata da Assoprovider e vari provider italiani, a mezzo dell’avvocato Fulvio Sarzana.
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Numerose erano le particolarità del provvedimento in questione: l’elevato numero di siti per i quali veniva disposto il sequestro, il fatto che tali siti sono tutti su server esteri (Cina ed Usa per lo più), la circostanza che ciò avvenisse per contraffazione dei prodotti, ed infine le stesse modalità del sequestro, un sequestro preventivo attuato mediante inibizione all’accesso dall’Italia, con relativo ordine di esecuzione inviato ai provider italiani. La particolarità che più salta in evidenza è proprio l’oscuramento tramite inibizione dall’Italia di siti che risiedono su server stranieri, nei quali casi occorrerebbe una rogatoria internazionale per un sequestro preventivo da attuarsi a mezzo dei provider stranieri, che sono i soggetti che hostano i siti e mantengono i domini. In questo caso si vuole saltare la procedura utilizzando l’oscuramento tramite DNS che è previsto per i soli casi di siti pedopornografici e di scommesse non autorizzate dall’AAMS.

Il provvedimento del tribunale da atto innanzitutto che esiste un interesse ad impugnare da parte degli stessi provider, cosa non pacifica in quanto, come osservano i giudicanti, i provider non sono maintainer dei domini sequestrati, per cui tecnicamente non sono identificabili come “terzi pressi i quali vengono sequestrate le cose” e nemmeno, aggiungiamo noi, soggetti che avrebbero diritto alla restituzione della cosa sequestrata (art. 322 c.p.p.). Secondo il tribunale, comunque, l’interesse all’impugnazione discende dal fatto che sono i soggetti verso i quali viene diretto l’obbligo (facere) di blocco dei siti sequestrati, e quindi il sequestro ha comunque un impatto, anche economico, sulla loro attività di provider.
Incidentalmente si fa notare che se non fosse stato accettato l’interesse all’impugnazione da parte dei provider, il provvedimento di sequestro sarebbe stato nella sostanza non impugnabile, poiché il procedimento è contro ignoti da identificare, e il sequestro è avvenuto a mezzo di oscuramento nella sola Italia di siti residenti all’estero, per cui probabilmente non ne hanno alcuna contezza. Ma questo problema deriverebbe dall’aver utilizzato una procedura di oscuramento dei siti a mezzo dei provider italiani, invece che chiedere il sequestro direttamente ai provider stranieri che hostano i siti sotto indagine. In quel caso i provider stranieri, essendo identificabili come terzi presso i quali avviene il sequestro, sarebbero legittimati senza alcun dubbio all’impugnazione. Anche se, bisogna dirlo, nel noto caso Pirate Bay la Cassazione ha ammesso il sequestro preventivo a mezzo di oscuramento anche per casi diversi dalla pornografia minorile e le scommesse non autorizzate.

Premesso ciò, il tribunale rileva che, come da denuncia della Moncler, risultano documentati numerosissimi casi di contraffazione dei prodotti Moncler a mezzo di siti ovviamente non riconducibili alla azienda medesima (titolare di 10 domini), casi che hanno costretto l’azienda a numerose azioni di tutela sia presso il Wipo, per riassegnazione di domini, sia tramite denunce poi comunicate a Facebook e a Google per la rimozione di contenuti linkanti a detti siti. La Moncler fa altresì presente che i danni occorsi all’immagine dell’azienda sono notevoli, considerate le numerose segnalazioni pervenute dai consumatori truffati dai siti che vendono i prodotti contraffatti.

Pur tuttavia, continua il tribunale, il problema è di attribuire correttamente le ipotesi di reato prospettate (art. 474 c.p.: introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi; art. 517 c.p.: vendita di prodotti industriali con segni mendaci; art. 648 c.p.: ricettazione) ai titolari dei siti sequestrati, cosa che non parrebbe possibile. Vero è che i siti contengono “moncler” nel dominio (moncleroutlet.uk.com…), ed alcuni di questi domini sembrano rappresentare la possibilità di sconti (monclerdiscount.com) anche sostanziosi, ma certamente dai meri domini non è possibile arguire la contraffazione dei prodotti. Anche dai contenuti, in effetti, in molti casi non è possibile ricavare che ci sia una contraffazione dei prodotti sulla sola base degli sconti. Ad esempio, precisa il tribunale, in alcuni casi gli sconti sul prodotto sono del 5%, in altri casi pur vantando sconti fino al 70% (nel contenuto del sito), alla fine il prezzo risulterebbe sostanzialmente allineato al prodotto originale. E questo senza contare che il denunciante non chiarisce affatto né se abbia l’esclusiva anche per paesi diversi dall’Italia, né se i prezzi sono imposti dalla casa madre oppure no. A tutto ciò il tribunale aggiunge le valutazioni degli inquirenti, i quali riportano “errori di ortografia” in alcuni siti, e rilevano che molti siti sono registrati in Cina, ma sono tutti elementi indiziari buoni per ricavarne la necessità di continuare le indagini, ma che “non consentono di delineare con certezza il nesso di pertinenzialità tra i 493 siti di cui si è ordinato l’oscuramento alle ricorrenti e la consumazione dei reati per cui si procede”. In sostanza non è chiaro se i prodotti venduti nei siti indicati siano effettivamente contraffatti o meno.  

È vero che in sede cautelare non è necessario un giudizio di colpevolezza, ma è sufficiente la verifica del cosiddetto fumus commisi delicti, cioè l’enunciazione dell’ipotesi di reato in relazione alla quale, però, si appalesi la necessità di escludere la libera disponibilità delle cosa pertinente a quel reato, stante il pericolo che tale libera disponibilità possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato (Cass. Sez. IV sentenza 26 aprile 2004 n. 25056 e Cass. Sez. V sentenza 15 gennaio 2008 n. 17401), ma nel caso in discussione sarebbe mancante proprio la verifica sull’esistenza del reato, che si pretenderebbe arguire semplicemente dal fatto che alcuni domini contengono in sé il marchio “Moncler”, collegando tale situazione ad una puramente statistica valutazione sulla contraffazione dei prodotti Moncler.

Quindi, essendo i reati contestati quelli in materia di contraffazione è evidente che gli estremi per imporre un oscuramento (sequestro) dei siti (domini) in questione non sussistono. Il tribunale, infatti, chiarisce che il provvedimento di sequestro risulta esorbitante rispetto alla contestazione, e quindi annulla il sequestro dei 493 siti.

In conclusione il tribunale non dice che non è possibile un sequestro di tal fatta, ma che per operare un sequestro di un sito è ovvio che occorrono i presupposti per imporre la misura cautelare. Nel caso di centinaia di siti si può essere tentati dal chiedere il sequestro sulla base di controlli a campione o puramente statistici, come sembra sia avvenuto nel caso di cui discutiamo. Infatti, il tribunale asserisce che l’unico elemento sul quale era fondato il sequestro era dato dalla presenza del marchio Moncler nel nome del dominio e da alcuni elementi puramente indiziari che potrebbero far sorgere dubbi sui siti in disamina, ma ciò non è sufficiente.
Il provvedimento di sequestro preventivo, infatti, può essere attivato soltanto se è stato commesso un reato e se sussiste il nesso di pertinenzialità tra la cosa oggetto del sequestro ed il reato medesimo, cioè se la cosa oggetto di sequestro (i domini in questo caso) deve avere una destinazione occasionale o stabile alla commissione dell’illecito, o quanto meno una pericolosità intrinseca intesa come strumentalità rispetto a probabili futuri reati. Tutto ciò non è stato ravvisato nel caso in questione, per cui il tribunale ha annullato il provvedimento di apposizione del vincolo.
Il giudice avrebbe quindi sbagliato, scambiando come contraffazione la semplice registrazione di un indirizzo web con il marchio dell'azienda, per cui al fine di ottenere il sequestro sarebbe stato sufficiente avere il marchio Moncler nel nome a dominio. Ma, a leggere il provvedimento di dissequestro, pare proprio che non basti la sola parola Moncler!