Si avvia a conclusione una vicenda iniziata diversi anni fa, e riguardante il pagamento del compenso dovuto ai fonografici in caso di musica d’ambiente diffusa negli studi professionali.
Il caso deciso nel 2008 dal tribunale di Torino è approdato alla Corte di Giustizia europea, la quale ha posto una seria ipoteca alla decisione finale della Corte d’Appello, sancendo che un’odontoiatra il quale installa nella sua sala d’aspetto un apparecchio radio mediate il quale diffonde musica d’ambiente rivolta ai suoi pazienti in attesa è tenuto a versare un’equa remunerazione per la comunicazione al pubblico delle trasmissioni radiofoniche.
Questo è quanto ha affermato l’Avvocato generale della Corte di Giustizia UE chiamato in causa dalla Corte di Appello di Torino nel corso della causa intentata dalla SCF (Società Consortile Fonografici) contro uno studio dentistico.
In passato la SCF ha intentato numerose cause di questo tipo, soprattutto verso studi dentistici, con risultati alterni.
Adesso il pronunciamento in sede europea, pur non essendo vincolante per la causa in corso, pone senza dubbio un punto fermo nella vicenda, al punto che anche l’ANDI, l’associazione dei dentisti italiani, che aveva supportato la posizione dei vari professionisti portati in giudizio dalla SCF, ha dovuto ammettere tramite il suo presidente che “la decisione sembra andare verso un epilogo sfavorevole per noi dentisti”.
E questo nonostante che in primo grado il tribunale di Torino avesse rigettato la domanda della SCF, sostenendo che lo studio dentistico fosse un luogo non assimilabile a luogo pubblico, per cui il professionista non è tenuto a versare il compenso per gli autori.
In conclusione possiamo dire, quindi, che la trasmissione di musica radiofonica da parte di uno studio di liberi professionisti configura un atto di sfruttamento economico ulteriore rispetto a quello originario dell’emittente radiotelevisiva, che già di per sé paga il compenso per i fonografici, per il quale atto occorre una distinta ed aggiuntiva autorizzazione, oltre al versamento dei relativi compensi.
Il compenso versato dall’emittente radiofonica copre solo l’ascolto privato, mentre l’ascolto di musica in una sala d’attesa deve, invece, ritenersi un ascolto diverso da parte di soggetti ulteriori al dentista nel suo ambito privato, soggetti costituenti un pubblico più ampio, per cui si realizza una nuova ed ulteriore diffusione soggetta a ulteriore autorizzazione e compenso, anche quando la diffusione non è legata ad uno scopo di lucro, come sancisce l’art. 73 bis della legge 633 del 1941. La differenza, quindi, non sta tanto nelle caratteristiche pubbliche o private del luogo, che è irrilevante, ma piuttosto del pubblico al quale la musica è rivolta.
Portando alle estreme conseguenze questo ragionamento, purtroppo, si potrebbe anche sostenere che ogni riproduzione di musica, attraverso una radio, in un luogo frequentato da altre persone (come potrebbe essere anche la diffusione di musica attraverso l’autoradio col finestrino aperto) dovrebbe determinare il pagamento del compenso.
Altra questione che fa sorgere non pochi dubbi è relativa proprio all’applicabilità, nel caso specifico dell’art. 73 bis che prevede i casi di utilizzazioni a scopo non di lucro. Ebbene, per la determinazione, riscossione e ripartizione del compenso si prevede un rinvio ad apposito regolamento che non ci risulta mai emanato, per cui al momento i criteri di commisurazione stabiliti dalla SCF impegnano solo le associazioni che hanno stipulato apposite convenzioni, per cui negli altri casi la determinazione può essere demandata solo ad un giudice, mentre qualsiasi altra pretesa da parte della SCF risulterebbe arbitraria, essendo fondata, in assenza di accordi, su valutazioni unilaterali.
In questa prospettiva è interessante notare che inizialmente la Scf aveva persino ottenuto che i bar pagassero una “quota musicale” in funzione dei frigoriferi che avevano nel locale, sostenendo che più frigoriferi portano più pubblico, che usufruisce della musica in sottofondo. Per fortuna oggi i criteri sono legati alle dimensioni del locale!