Musica negli studi professionali e diritto d’autore

La recente sentenza del tribunale di Milano, n. 10901 del 2010, ha stabilito che la diffusione di musica in uno studio professionale, nella fattispecie si tratta di uno studio dentistico, “costituisce comunicazione al pubblico e dunque l’utilizzazione secondaria dei fonogrammi dei produttori fonografici” ai sensi dell’art. 73 bis della legge sul diritto d’autore.
La Società Consortile dei Fonografici (SCF), che già in passato si era messa in mostra per aver chiesto a varie categorie il pagamento dei diritti per la diffusione di musica in una sala d’aspetto, in questo caso ha portato in giudizio appunto un dentista.
Secondo la SCF per diffondere legalmente musica, anche senza scopo di lucro, occorre l’autorizzazione da tutte le parti che contribuiscono alla realizzazione del prodotto musicale, e cioè gli interpreti, gli esecutori e i produttori fonografici, laddove la SCF è appunto l’ente che si occupa di tutelare questi ultimi, gestendo la raccolta e la distribuzione dei compensi a loro dovuti. È necessario, quindi, regolarizzare la propria posizione non solo con la SIAE, per i diritti d’autore, ma anche con la SCF.


Il dentista citato si è difeso sostenendo che il compenso per l’ascolto in caso di radiodiffusione, ai sensi della legge sul diritto d’autore, è già pagato dall’emittente radiofonica o televisiva, e che uno studio professionale non può essere ritenuto pubblico esercizio, bensì deve essere considerato un luogo privato non destinato alla presenza di un pubblico anonimo ed indeterminato, presupposto per il pagamento del compenso. Inoltre, l’attività dello studio non ricomprende tra i suoi componenti tipici la diffusione di musica.

Il tribunale ha chiarito che i produttori fonografici e gli artisti hanno diritto al compenso di cui all’articolo 73 della legge sul diritto d’autore, per l’utilizzazione a scopo di lucro dei fonogrammi, ed il diritto all’equo compenso di cui all’art. 73 bis per l’utilizzo senza scopo di lucro, dei fonogrammi nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi pubblica utilizzazione degli stessi. Il diritto del produttore, quindi, si sostanzia in un diritto ad escludere terzi da ogni forma di sfruttamento del fonogramma, che rimane controllabile e negoziabile dal produttore, ed un diritto a percepire un compenso di fronte alle utilizzazioni non controllabili efficacemente nonostante il diritto esclusivo.
Secondo il tribunale la trasmissione di musica radiodiffusa da parte di pubblici esercizi configura un atto di sfruttamento economico, che deve ritenersi ulteriore rispetto a quello originario dell’emittente radiotelevisiva, per la quale occorre, perciò, una distinta ed aggiuntiva autorizzazione.
Tale assunto si basa, continua il tribunale, sulle direttive comunitarie in materia e sulla sentenza del 7 dicembre 2006, causa C-306/05 della Corte di Giustizia CE, la quale ha precisato che anche la semplice installazione di apparecchi radiotelevisivi è in grado di rendere tecnicamente possibile l’accesso del pubblico alle opere radiodiffuse e che gli autori di tali opere hanno diritto ad un adeguato compenso.
Pertanto il tribunale sostiene che il compenso pagato in origine dalle emittenti copre l’ascolto privato dell’apparecchio radiofonico, per cui l’ascolto da parte di soggetti ulteriori esula da tale attività. Inoltre la radiodiffusione al pubblico da parte di soggetti diversi dalle emittenti, come possono essere i titolari di studi professionali, configura una utilizzazione ulteriore ed autonoma dei fonogrammi. In breve, il compenso pagato dall’emittente copre l’ascolto del dentista in ambito privato (ricezione semplice), per rimanere al caso specifico, ma non di ulteriori soggetti diversi e costituenti pubblico più ampio (nuova ed ulteriore diffusione).
Inoltre, la stessa sentenza del 2006 stabilisce che devono essere autorizzate non solo le trasmissioni di musica in luogo pubblico o aperto al pubblico, ma “tutti gli atti di comunicazione con i quali l’opera viene resa accessibile al pubblico”, per cui “il carattere privato o pubblico del luogo in cui avviene la comunicazione è senza incidenza”.
Quindi, secondo il tribunale il termine “pubblico” riguarda un numero indeterminato di telespettatori o ascoltatori potenziali, per cui anche nel caso specifico si può parlare di pubblico in quanto “la clientela di uno studio dentistico integra un ambito di persone idoneo ad integrare la menzionata nozione di pubblico, laddove si consideri che essa appare potenzialmente indeterminata sia nel numero che nella sua composizione”.

In conclusione il tribunale riconduce il compenso in questione alla fattispecie di cui all’art. 73 bis, cioè l’equo compenso dovuto in casi di utilizzazioni senza lucro, in quanto “la fruizione dei brani musicali in questione non può essere considerata come una prestazione di servizi supplementare che contribuisca in maniera effettiva ed apprezzabile al conseguimento di un certo utile”, cioè la musica non contribuisce in alcun modo alla scelta del dentista, e quindi non comporta alcun lucro in favore del professionista.
Infine, come criterio utilizzabile per determinare il compenso il tribunale pone la dimensione dello studio in relazione ai giorni di effettiva apertura alla clientela.

Fin qui la sentenza del 2010, che in realtà è solo l’ultima di una serie di pronunce in materia ottenute da quando la SCF ha iniziato, nel 2005, a diffidare esercizi commerciali che utilizzano musica di sottofondo. Nel tempo si sono avute varie pronunce in materia, in un primo momento pronunce di rigetto della domanda della SCF.
Il tribunale di Torino, sezione IX, con sentenza del 21/03/2008, ha sostenuto che il medico non è tenuto al versamento di compensi in favore del produttore di fonogrammi, nonché gli interpreti e gli esecutori, in quanto la riproduzione musicale in uno studio odontoiatrico non è effettuata a scopo di lucro, neppure indirettamente, atteso che il professionista ascolta la musica mentre lavora soltanto per diletto e il paziente è indifferente al fatto che nello studio venga trasmessa della musica, né è indotto a scegliere un dentista piuttosto che un altro in base al fatto che nello studio si ascolti della musica. Il tribunale ha rilevato, infatti, che il presupposto per il versamento del compenso è quello della riproduzione musicale in un luogo pubblico o aperto al pubblico, laddove lo studio di un dentista è un luogo privato dove non accede un pubblico indifferenziato.
Il termine pubblico, sostiene il tribunale di Torino, deve essere inteso come “accessibile e aperto a tutti, non circoscritto a determinate persone” o comunque relativo ad un ambito collettivo, come potrebbe riferirsi ad un ospedale, un ristorante od una sala da ballo.

Con la sentenza n. 2177 del 18 febbraio 2009, il tribunale di Milano ha deciso che il compenso ai produttori fonografici non è dovuto in caso di ascolto di musica diffusa in sala d’attesa di uno studio professionale. Anche in questo caso si trattava di uno studio dentistico.
Secondo il tribunale la locuzione “pubblica utilizzazione dei fonogrammi” contenuta nell’art. 73, ed interpretata sulla base della normativa comunitaria, in particolare le direttive 92/100/CEE e 2001/209/CE, “il pubblico rilevante è (...) quello che volontariamente sceglie un luogo per ascoltare musica, non certo i clienti di uno studio dentistico che vi si recano per cure del proprio corpo in orari prestabiliti dal medico e che solo occasionalmente si ritrovano ascoltatori di brani musicali”.
Questa sentenza in particolare si rifà anch’essa alla sentenza della Corte di Giustizia del 2006, causa C-306/05, che però, in questa decisione non osterebbe a tale interpretazione, in quanto ritiene atto di comunicazione al pubblico la diffusione di musica nei locali di un albergo, ed anche nella stanze private, in quanto abitualmente i clienti di un albergo si succedono rapidamente e quindi si possono qualificare come pubblico, mentre la disposizione di cui all’art. 73 della legge sul diritto d’autore, interpretata alla luce della normativa europea, esclude che sia dovuto un compenso per la radiodiffusione di musica ai clienti di uno studio dentistico.

In conclusione, le varie sentenze in materia hanno visto un’evoluzione dell’orientamento della giurisprudenza, che adesso sostiene, in uno alla Corte europea, che l’elemento che fa sorgere il diritto al compenso sia la messa a disposizione della musica “a un pubblico di persone”, indipendentemente dal carattere pubblico o privato del luogo in cui avviene la diffusione della musica. L’ultima sentenza, in ordine temporale, è in linea con la normativa europea e con gli usi degli altri paesi dell’Unione, dove gli studi medici riconoscono il pagamento dei diritti in caso di diffusione di musica d’ambiente.
Vedremo se tale nuovo orientamento reggerà nei gradi successivi di giudizio.