Nomi a dominio e tutela

Nomi a dominio e tutela

Definizione

Il nome a dominio (domain name) è il nome assegnato ad un sito web.

L’individuazione di ogni computer connesso alla rete avviene tramite un numero di protocollo Ip (Internet Protocol) che costituisce l’indirizzo del computer sul quale risiedono i contenuti di un sito (host). Tale indirizzo Ip è costituito da quattro serie di numeri in notazione decimale, ma difficili da memorizzare, al fine di agevolare la fruizione della rete si è sovrapposto a tale sistema di localizzazione il Domain Name System (DNS) per effetto del quale al numero identificativo del computer, cioè l’Ip, viene agganciato un nome, il nome a dominio. In tal modo ogni sito web è individuato da un numero (Ip) ma anche da un nome (nome a dominio), ed appositi server in rete si occupano di trasformare il nome a dominio nella corretta sequenza di numeri, così consentendo al browser di visualizzare il sito richiesto.

Il nome a dominio è composto da tre parti. La prima è l’acronimo www (che sta per world wide web), la terza (detta anche Top Level Domain) corrisponde ad una specifica sigla che è l’identificativo della nazione di emissione oppure individua la tipologia del sito (ad esempio .it indica un sito italiano, .com indica un sito commerciale). La seconda parte, invece, è quella che ha reale capacità distintiva, essendo impossibile che sia uguale per due siti diversi. Quindi, quando ci si riferisce genericamente al nome a dominio, in realtà ci si riferisce al secondo livello del nome a dominio.

Sia gli Ip che i nomi a dominio vengono assegnati da organizzazioni con varia natura giuridica, detti registri (Naming Authority), sparsi in tutto il mondo, tramite la cosiddetta delega IANA, correntemente gestita dall’ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), società non profit USA, per conto del governo federale statunitense, che rimane a tutt’oggi titolare dell’effettivo ultimo controllo sul sistema dei nomi a dominio. In Italia tale compito è svolto dal NIC, un organismo privato con delega dell’ICANN costituito in seno al CNR.

 

Nomi di persona e segni distintivi aziendali

I nomi a dominio sono soggetti sia alla disciplina sul diritto al nome, come tutelato dagli articoli 6, 7, 8 e 9 del codice civile, dove l’articolo 9 si riferisce allo pseudonimo quando abbia acquisito l’importanza del nome, sia alla disciplina dei marchi e dei segni distintivi. Quest’ultima è prevista dagli articoli 2569 e seguenti del codice civile e dal Codice della proprietà industriale.

Con riferimento ai nomi, intesi come nomi di persona, il codice civile stabilisce che la persona la quale contesti l’uso del proprio nome o che possa risentire del pregiudizio dall’uso che altri indebitamente ne faccia, può chiedere la cessazione del fatto lesivo oltre al risarcimento dei danni. Ciò vuol dire che Tizio può citare in giudizio Caio se quest’ultimo apre un sito internet col nome a dominio tizio.it, danneggiando in questo modo il vero Tizio. 

Il nome a dominio, però, non è solo l’indirizzo telematico usato da un sito web per fini personali, ma può essere anche un segno distintivo in presenza di un impiego commerciale connesso all’attività d’impresa, realizzata mediante il corrispondente sito web (nome a dominio aziendale). In tal caso il nome a dominio ha una sua propria valenza distintiva dell’impresa che opera nel mercato e svolge anche una funzione pubblicistica. Nel codice della proprietà industriale esso viene equiparato agli altri segni distintivi, godendo quindi della medesima tutela giuridica.

L’articolo 22 (Unitarietà dei segni distintivi) prevede, infatti, che:
1. È vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato nell'attività economica o di altro segno distintivo un segno uguale o simile all'altrui marchio se, a causa dell'identità o dell'affinità tra l'attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.
2. Il divieto di cui al comma 1 si estende all'adozione come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato nell'attività economica o di altro segno distintivo di un segno uguale o simile ad un marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, che goda nello Stato di rinomanza se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi
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Considerando, quindi, il nome a dominio come segno distintivo commerciale, la norma vieta l'uso indebito di marchi registrati, per cui nessuno nell'attività commerciale può usare un marchio registrato, nemmeno come nome a dominio, nei settori per i quali è stata chiesta la registrazione, se c'è rischio di confusione per il pubblico. Il divieto vale per le denominazioni e i segni distintivi che identificano presso il pubblico un prodotto o un'attività, ed anche per il nome a dominio di un sito usato nell'attività economica, non essendoci dubbio che il nome a dominio in molti casi identifichi presso il pubblico un prodotto o un'attività.

Quindi, l'impiego di un nome a dominio già utilizzato da altri integra atto di concorrenza sleale qualora sia idoneo a creare confusione, come nel caso in cui ci si appropri di un sito con dominio uguale a quello di altra ditta concorrente che svolge la propria attività in un medesimo settore merceologico contiguo.
In sintesi si dovrà verificare se del marchio viene fatto un uso commerciale o non commerciale. Nel primo caso, se il segno distintivo è simile o identico, c'è il rischio di confusione tra i segni e i titolari dei segni sono in rapporto di concorrenza, il titolare del marchio ha diritto all'uso esclusivo. Invece, nel caso di uso non commerciale del marchio, il titolare del marchio non può inibirne l'uso a terzi.

Ricordiamo, infine, che la normativa sui marchi è sostanzialmente simile in tutti gli stati del mondo industrializzato, grazie a una serie di convenzioni internazionali che stabiliscono condizioni di reciprocità.



Tutela del nome a dominio

La giurisprudenza, sia italiana che straniera, chiamata a giudicare sui numerosi casi emersi, ha affermato più volte il principio della equiparazione di Internet al mondo reale, sancendo nel contempo che l’uso di un nome a dominio che riproduca un marchio registrato da un terzo integra la fattispecie della contraffazione del marchio, in quanto comporta l’immediato vantaggio, per l’utilizzatore, di ricollegare, nel giudizio del pubblico, la propria attività a quella del titolare del marchio. E fruire di questa associazione mentale, ingenerata nel pubblico, significa, inevitabilmente, sfruttare indebitamente la notorietà del segno. Pertanto, sulla scorta di tale principio sancito a livello giurisprudenziale, si era già pervenuti a ritenere che solamente il titolare di un marchio registrato avesse il diritto esclusivo di servirsene nella comunicazione di impresa e, quindi, anche in Internet o all’interno di un sito specifico, o come domain name.

Ora, invece, è lo stesso art. 133 del Codice della proprietà industriale che prevede la possibilità per l’autorità giudiziaria di disporre, in via cautelare, oltre all’inibitoria dell’uso del nome a dominio aziendale illegittimamente registrato, anche il suo trasferimento provvisorio, subordinandolo, eventualmente, anche alla prestazione di idonea cauzione da parte del beneficiario del provvedimento.

In sintesi il titolare di un marchio può ottenere: 
- provvedimento inibitorio in via cautelare dell'uso del nome a dominio, e eventualmente anche il trasferimento provvisorio con pagamento di una cauzione (art. 133 Codice proprietà industriale); 
- accertamento dell'illecito anche di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c.; 
- inibitoria all'uso del segno distintivo; 
- revoca della registrazione da parte della registration Authority; 
- condanna al risarcimento dei danni e pubblicazione della sentenza. 

Ovviamente è essenziale che sussistano due requisiti: 
- identità o somiglianza del marchio con il domain name; 
- identità o affinitò dei prodotti o servizi offerti. 
La responsabilità, e la conseguenza inibitoria, è ritenuta possibile anche se i settori non sono identici, se ricorre la mala fede del titolare che ha registrato il dominio per lucrare. 

Nel web la registrazione di un nome a dominio rende comunque impossibile una nuova registrazione del medesimo nome (la regola della Naming Authority è first come, first served, vale a dire seguendo l’ordine cronologico delle richieste), per cui la tutela è fornita principalmente da tale registrazione presso gli organi internazionali accreditati.



Preuso

Nella materia dei marchi vige anche il principio del preuso, cioè il diritto di chi per primo ha usato un marchio di continuare a usarlo anche se un altro lo ha registrato successivamente. Non si tratta di una vera tutela, ma di una serie di norme ricostruite in via interpretativa che disegnano una protezione per chi, pur senza registrare il marchio, ne ha fatto un uso continuativo e prolungato nel tempo.
Qualora il marchio abbia una rilevanza “locale” il preuso opera in senso debole, cioè è concessa al preutente la facoltà di proseguire l’utilizzazione del marchio ma solo nello stesso ambito territoriale. Quindi, il titolare del marchio registrato gode di esclusiva su tutto il territorio nazionale, fuorché in  quella limitata porzione di territorio in cui era utilizzato il marchio simile o identico.
Nel caso di preuso in ambito “non locale” la tutela è più intensa, in quanto esiste la facoltà del preutente addirittura di inibire l’utilizzo del marchio poiché la preesistenza di un marchio a diffusione ultraregionale nega a priori il requisito della “novità” che è coessenziale per la registrazione del marchio, per cui il brevetto può essere dichiarato nullo in esito ad una procedura giudiziale promossa dal preutente di fatto. Ovviamente l’onere della prova grava sul preutente, che dovrà dimostrare che il proprio marchio ha acquistato la notorietà prima della domanda di brevetto del marchio stesso da parte di terzi.



Domain grabbing

Essendo il nome a domino anche un segno distintivo alla stessa stregua del marchio registrato e degli altri segni distintivi di una impresa, è possibile, per chi si sentisse defraudato dalla precedente registrazione di un nome di dominio da parte di terzi, ricorrere ad un tribunale per ottenere la riassegnazione del nome a dominio.
È pacifico, infatti, che non può essere ritenuto lecito registrare come nome a dominio il nome di un famoso artista. In un caso del genere un tribunale, a seguito del ricorso dell’artista, riassegnerebbe il nome a dominio all’artista stesso, essendo un suo segno distintivo sfruttabile economicamente. La registrazione di un nome di una celebrità come nome a dominio é pacificamente considerata illecito trattamento di dato personale, laddove il danno prodotto è rappresentato dall’impossibilità per la celebrità di registrare un sito a proprio nome (cosa che costituisce legittimo esercizio del diritto al nome) e dallo sviamento degli utenti, i quali, nel ricercare le pagine web del proprio beniamino, si ritrovano in un sito di differente natura. In questo modo si riconosce il right of publicity, cioè il diritto a godere dei vantaggi di carattere patrimoniale derivanti da un impiego commerciale dei connotati di una persona. Tale diritto è uno strumento di tutela nei confronti delle celebrità, il cui diritto alla privacy è evidentemente maggiormente compresso proprio dalla loro notorietà.
Questo tipo di comportamento, detto domain grabbing (o anche cybersquatting), ovvero l’accaparramento abusivo di domini internet corrispondenti o fortemente somiglianti a marchi o a nomi di persone celebri, deve quindi ritenersi ormai pacificamente illecito.

Esiste, quindi, il diritto al nome e all’uso del medesimo, da parte del titolare del nome, per cui essendo il nome una estensione della persona medesima l’uso indebito del nome quale dominio di un sito web si ritiene illecito.
Con riferimento alle norme che concernono il diritto al nome, si richiama la disposizione contenuta nell’art. 7 del codice civile, secondo la quale la persona la quale possa risentire pregiudizio dall’uso che altri indebitamente faccia del suo nome, può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, nonché il risarcimento dei danni. Attraverso questa norma, l’ordinamento mira a proteggere il nome delle persone da impieghi non autorizzati, in quanto esso è l’oggetto di un diritto assoluto riconosciuto dall’art. 6 del codice civile. Naturalmente, questa tutela esclusiva non può rivolgersi nei confronti dell’omonimo.
Infatti, in caso di registrazione di un nome proprio di una persona come nome a dominio, è possibile agire per la rassegnazione del nome a dominio in questione, ma solo se il soggetto registrante non ha alcun titolo su quel nome. In questo caso, infatti, si tratterebbe di una palese usurpazione del nome altrui, con evidente danno al legittimo titolare del nome proprio.
Nel caso in cui, invece, il registrante avesse un titolo all’uso di quel nome come nome a dominio (si pensi a Luca Armani che registra come nome a dominio armani.it) la questione si fa certamente più complessa. Nel caso in cui l’uso del nome come nome a dominio avvenga in relazione ad un sito web con connotazioni commerciali, allora si ritiene che si debba applicare la disciplina dei marchi, e non più quella relativa ai nomi, con la conseguenza che un provvedimento giudiziario che inibisca ad altri l’uso del proprio nome potrà essere chiesto solo quando questa utilizzazione si traduca in un uso arbitrario di segni distintivi dell’attività imprenditoriale. Ciò perché l’utilizzazione del nome patronimico come ditta o come marchio esula completamente dal profilo costituzionale della tutela dei diritti inviolabili della personalità, quali il diritto al nome, per essere ricompresa nella disciplina costituzionale dell’attività economica la quale, nel conflitto tra interesse alla differenziazione sul mercato e quello del titolare del nome all’uso di questo nel campo commerciale, favorisce il primo, in quanto è ritenuto socialmente più rilevante evitare l’inganno dei consumatori.



Procedura di riassegnazione

Per risolvere le controversie relative alla registrazione dei nomi a dominio (.it) la Naming Authority Italiana predispose una procedura di riassegnazione, di natura ibrida “arbitrale-amministrativa” e alternativa al ricorso giudiziale (quest’ultimo è di competenza delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale istituite dalle legge n. 273 del 2002), che garantisce maggiore velocità e risparmio. Secondo la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) per la riassegnazione dei nomi a dominio è necessario provare quanto segue: 
- che il nome a dominio contestato è identico o tale da indurre in confusione rispetto ad un marchio o al proprio nome o cognome o altro segno distintivo del ricorrente;
- che l’attuale titolare (resistente) non ha alcun diritto o titolo all’uso del nome a dominio contestato;
- che l’attuale titolare ha registrato e sta utilizzando il nome a dominio contestato in mala fede.

Qualora vengano provate tutte e tre queste circostanze, il ricorrente potrà ottenere il trasferimento a proprio favore della titolarità del dominio stesso. Oggi la Naming Authority non esiste più, e la tenuta del registro dei domini .it è affidata al CNR attraverso un apposito Registro che gestisce le procedure di rassegnazione.
In caso di contestazioni ci si può rivolgere anche ad un collegio arbitrale presso lo stesso Registro, in alternativa alle procedure di rassegnazione, collegio le cui decisioni sono inappellabili.

Di recente la Camera Arbitrale di Milano, azienda speciale della Camera di Commercio di Milano, è divenuto ente pubblico accreditato presso il registro dei domini “.it”, per cui ci si può rivolgere ad essa per le richieste di rassegnazione di un dominio e per le dispute relative ai domini. La Camera si avvale di consulenza di avvocati e tecnici specializzati nella materia. Nel sito si possono scaricare i moduli, consultare la lista degli esperti accreditati e trovare tutte le informazioni sulle procedure.  

Ovviamente in alternativa ci si può rivolgere alla magistratura.