La cosiddetta legge Hadopi, dal nome della famigerata authority che avrebbe dovuto controllare le connessioni di rete, legge che venne in parte censurata ad opera della Corte Costituzionale francese, alla fine è stata approvata, sia pure con alcune correzioni.
La correzione fondamentale è data dalla sostituzione dell’autorità privata Hadopi con i giudici, che saranno responsabili di valutare la posizione degli utenti della rete colti a violare il diritto d’autore, nonché di infliggere punizioni proporzionate alla gravità dell’illecito. Le pene, infatti, sono multe fino a 300mila euro e tre anni di carcere per i reati più gravi. Per gli utenti abbonati rimane però l’obbligo di vigilare sulla propria connessione. Infatti, il sottoscrittore di un abbonamento di connessione internet, in Francia, rimane responsabile dell’uso che si fa della suddetta connessione, per cui dovrà predisporre gli opportuni strumenti di sorveglianza, altrimenti rischia fino a 1500 euro di multa, ed anche la disconnessione dalla rete, con l’obbligo però di continuare a pagare il contratto di fornitura della connessione. Insomma, il controllo dell’uso della connessione viene caricato sulle spalle dell’abbonato.
La correzione approntata al testo di legge, adesso consente all’abbonato di poter chiedere di confrontarsi con un giudice, assistito da un legale, mentre prima il suo interlocutore era solo l’autorità privata denominata Hadopi.
Al di là delle valutazioni sulla efficacia di tale legge, e le critiche alla medesima, la prima ovviamente è che intaserà i tribunali di ricorsi, il problema che rimane molto discusso, alla base di questa legge e di altre iniziative legislative in corso in Europa, è quello dell’IP, se esso sia o meno un dato personale, e quindi soggetto ad una tutela rafforzata sulla base della legge sulla privacy, e soprattutto se è ammissibile l’identificazione tra l’abbonato e l’utente che commette il reato in rete.
Su questo punto si sta combattendo da tempo un’aspra battaglia. Da una parte l’industria cinematografica e musicale che, per esigenze economiche e di semplificazione, punta a scovare delle persone che paghino per le violazioni del diritto d’autore, anche se poi non sono necessariamente coloro che hanno commesso la violazione, per cui la responsabilità di un’eventuale violazione sarebbe da attribuire non a un individuo ma al ventaglio di individui che operano dietro ad un indirizzo IP. Dall’altra parte gli utenti che, giustamente, ribadiscono che la responsabilità penale deve essere personale.
Che sia ingiusto che alcuni scarichino contenuti protetti dal diritto d’autore dalla rete, in barba alla leggi, è pacifico, anche se le cifre spesso snocciolate dall’industria cinematografica non sono mai state provate e talvolta si rilevano sovrastimate. Il punto non è se chi viola la legge deve pagare per i reati che commette, il punto è completamente differente.
Prima di tutto vi deve essere una proporzione tra la pena e il reato commesso, non è pensabile che scaricare un film oppure un paio di canzoni dalla rete possa costare multe salatissime, o addirittura il carcere, e nemmeno la disconnessione dalla rete, visto che la rete è ormai ritenuta, a livello comunitario, come un diritto del cittadino europeo, mezzo di espressione della libertà di manifestazione del pensiero, di informazione e partecipazione civica.
Inoltre, non è ammissibile che si faccia una identificazione, alquanto approssimativa, tra l’intestatario del contratto di fornitura di connessione internet (cioè colui che viene trovato verificando l’IP) e colui che attraverso quella connessione ha commesso un reato, sia esso in violazione delle norme sul diritto d’autore o di altro tipo.
L’IP non identifica altro che una risorsa connessa alla rete, cioè il computer, ma non certo il suo utilizzatore, per cui serve più della semplice identificazione dell’abbonato per condannare qualcuno, serve un’attività ulteriore, quale l’analisi dei log del provider e del computer, al fine di verificare chi realmente, anche se per presunzioni, ha commesso il reato. In assenza di una prova sufficiente è ovvio che si dovrà avere una sentenza di assoluzione.
Questo è un principio pacifico per gli addetti ai lavori, cioè la responsabilità penale deve essere personale!
Già in tempi trascorsi avevamo visto la vicenda Peppermint che si giocò proprio sulla convinzione che il titolare dell’utenza, identificato tramite l’IP, corrispondesse automaticamente all’autore di un reato in violazione del diritto d’autore. All’epoca si fece valere la normativa sulla privacy, in quanto di rango superiore alla legge sul diritto d’autore, stabilendo che non è consentito ad un privato pretendere i nomi degli abbonati dal gestore telefonico, sulla semplice base di un mero sospetto, come deve essere ovviamente intesa la identificazione di un IP dal quale si sarebbero scaricati contenuti protetti dal diritto d’autore. Serve qualcosa di più, e soprattutto si tratta di attività riservate alla polizia giudiziaria.
Una recente sentenza del tribunale di Roma sostiene, infatti, che “nel caso di specie la responsabilità dell’imputato si radicherebbe per il solo fatto di essere costei la proprietaria della linea telefonica a servizio del computer, mentre non vi è prova certa di chi ne abbia fatto uso; onde non appare possibile contestare in fatto all’indagata il reato per cui si procede”.
Quindi non basta un semplice IP per vedersi contestato un reato, e non è ammissibile la caccia agli IP svolta da alcune aziende dell’industria cinematografica nel presupposto che attraverso quegli IP sia automaticamente accertabile chi viola le leggi.
C’è da dire che sono varie le obiezioni che si fanno a tale modo di giudicare, fermo restando che, ovviamente, è l’interpretazione di un giudice non vincolante per altri giudici. Internet viene spesso visto, erroneamente, come un mondo, in special modo come un mondo a parte dove non vigono regole. In realtà internet, specialmente nell’ambito giudiziario, non è altro che un mezzo di comunicazione, sia pure peculiare, al quale si applicano tutte le norme giuridiche. Quindi, come non è ammissibile che si identifichi automaticamente l’intestatario di una linea telefonica con colui che effettua reati (es. minacce) con quel telefono, lo stesso deve valere con internet. Il paragone con un autoveicolo non regge, invece. Alcuni sostengono che basterebbe applicare gli stessi usi in tema di reati commessi con l’auto, nel senso che viene indagato chi è l’intestatario dell’auto, salvo la sua possibilità di discolparsi comunicando chi era alla guida dell’auto al momento. In realtà c’è differenza tra essere indagati ed essere condannati, e non è che basta indicare un terzo come l’autore di un reato perché automaticamente si condanni lui, altrimenti sarebbe semplicissimo evitare tutte le condanne per i reati commessi alla guida di un auto. L’indicazione deve comunque essere supportata e verificata. Però, un autoveicolo è cosa ben diversa da una connessione internet, nel senso che il proprietario di un autoveicolo si presuppone sappia chi ha un uso la sua auto (un auto è considerata come uno strumento pericoloso, e in quanto tale si pretendono delle attività da parte del titolare per evitare che vengano danneggiati i terzi, cosa che non accade con un computer o una connessione internet), e comunque non è possibile condividere l’auto allo stesso modo di una connessione internet. Quest’ultima, infatti, è fatta proprio per essere condivisa tra più familiari, ed anche contemporaneamente, e, inoltre, potrebbe anche darsi il caso di un terzo estraneo che si introduca illegalmente sulla connessione internet, ad esempio quella wi-fi. Per cui è ovvio che non si può automaticamente considerare l’autore di un reato il titolare dell’abbonamento, serve qualcosa di più.
Il problema di fondo, quindi, non è tanto stabilire chi deve pagare per un reato, con le possibili alternative di far pagare chi non ha colpe oppure far pagare tutti per le colpe di pochi altri, quanto la necessità di stabilire come risolvere il problema dell’imputazione delle condotte lecite ed illecite poste in essere nella rete. Il punto è che, se da un lato devono essere tutelati i diritti dei cittadini che navigano in rete, dall’altro la navigazione anonima non deve mai essere scambiata per una licenza di commettere reati, e quindi deve essere sempre possibile scovare chi ha commesso un reato, di qualsiasi specie si tratti. Ciò, però, deve essere consentito solo all’autorità giudiziaria perché in mani sbagliate avremmo facilmente degli abusi.