Non servono nuove norme per (oscurare) la rete

sequestroIl 29 giugno scorso il blog il-giustiziere-lafabbricadeimostri.blogspot.com è stato oscurato con provvedimento di sequestro preventivo chiesto dalla della Procura della Repubblica di Bergamo, a seguito di denuncia per diffamazione da parte di altro blogger.
Il Giudice per le indagini preliminari, accogliendo la richiesta del PM, ha ordinato il sequestro preventivo dell’intero blog. Essendo i server dell’hosting Blogspot risiedenti all’estero, non è possibile un sequestro con materiale operazione sui server (cioè agire direttamente sul computer che ospita il sito, facendo in modo che chi cerca quel sito trovi al posto suo un annuncio della Guardia di Finanza che avverte del sequestro), per questo la Guardia di Finanza ha ordinato a Google di inibire l’accesso al sito in questione, anche se pare che il provvedimento iniziale, in quanto era relativo agli indirizzi IP, avrebbe potuto bloccare l’accesso all’intera piattaforma Blogspot, compreso innumerevoli siti che non avevano nulla a che fare con i fatti di cui alla denuncia.
Al di là della questione di merito, cosa che qui non interessa e si spera vivamente che la magistratura riesca a risolvere in tempi brevi, può essere utile fare alcune valutazioni di ordine generale.

Prima di tutto occorre osservare che quando si parla di oscuramento, anche se è stato ritenuto ammissibile dalla Cassazione, non è un vero e proprio sequestro, quanto piuttosto una operazione di filtraggio che sposta l’ambito di incidenza del provvedimento da quello reale, proprio del sequestro preventivo, a quello obbligatorio, in quanto indirizzato a soggetti indeterminati (i provider), cui è ordinato di conformare la propria condotta (cioè di non fornire il proprio servizio), al fine di ottenere l’ulteriore e indiretto risultato di impedire connessioni al sito in questione, con tutti i dubbi che si legano a tale modalità di esecuzione del provvedimento.


Poi si deve precisare che il provvedimento di oscuramento del sito in questione ha interessato tutto il blog e non solo i post incriminati, così oscurando centinaia di articoli e nel contempo privando il titolare del blog della possibilità di continuare a scrivere sul blog.
L’art. 321 del codice di procedura penale, applicato in tale caso, recita quanto segue:
1. Quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto motivato. Prima dell`esercizio dell`azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari”.
Il sequestro preventivo è una misura cautelare, una sorta di “fermo reale” (in quanto è analogo al fermo delle persone previsto dall’art. 384 c.p.p.) che è finalizzato ad interrompere l’iter criminoso o ad impedirne la progressione, ed è quindi ispirato ad una esigenza di prevenzione del reato.
Il giudice, quindi, su richiesta del PM può disporre tale tipo di sequestro, per quanto a noi interessa in questo momento, nei seguenti casi: per evitare l’aggravamento delle conseguenze del reato lasciando al reo la disponibilità della cosa; per impedire la protrazione delle conseguenze, intesa come prolungamento nel tempo determinato dal possesso della cosa. Altra ipotesi consiste nell’agevolazione alla commissione di altri reati, per cui il danno criminale si espande rispetto a diversi illeciti la cui realizzazione viene facilitata dalla disponibilità della cosa.
Il sequestro preventivo si può attivare solo se è già stato commesso un reato, ovviamente sulla base di una valutazione sommaria prima del giudizio vero e proprio, e l’oggetto del sequestro deve essere una cosa pertinente al reato, cioè una cosa che è servita a commetterlo, od anche strutturalmente funzionale alla reiterazione dell’attività criminosa.

Tutto ciò ha lo scopo di chiarire che nell’ambito della valutazione delle cose da sequestrare vi è un’ampia discrezionalità del magistrato, il quale è demandato ad una valutazione del pericolo sulla base di numerosi elementi quali possono essere la natura della cosa, la destinazione occasionale o stabile alla commissione dell’illecito, la personalità dell’indagato e le circostanze dell’impiego della cosa.
In sintesi possiamo dire che ogni cosa in sé può essere pertinente al reato, in quanto ogni cosa in astratto può servire a commettere reati futuri, da ciò la discrezionalità del magistrato. In genere si sostiene che il sacrificio dei diritti patrimoniali dei cittadini può essere giustificato solo quando sussiste un rapporto di strumentalità tra la cosa e il reato che sia essenziale e non meramente occasionale, cioè se sussiste una relazione stabile e specifica tra la cosa sottoposta a sequestro e l’attività illecita, e purché risulti con chiarezza la probabilità che venga reiterato il reato in caso di disponibilità della cosa. L’esempio classico è l’immobile locato a scopo di esercizio di casa di prostituzione, in quanto stabilmente destinato all’illecito.
Da ciò risulta abbastanza evidente che le scelte in merito alla sequestrabilità di cose pertinenti al reato, ai sensi dell’art. 321, sono state nel tempo le più varie possibili, e in particolare per quanto riguarda i siti web è abbastanza comune osservare il sequestro dell’intero sito in quanto viene ritenuto cosa che consente la reiterazione del reato (scrivendo altri articoli), oltre al sequestro dei post incriminati che ovviamente vengono oscurati per non protrarre nel tempo gli effetti del reato.

Con ciò non si vuole giustificare assolutamente una prassi che appare sempre più comune, quella di sequestrare un intero sito web (o un forum) in presenza anche di un solo post costituente reato. Per capire di cosa stiamo parlando pensiamo che l’equivalente sarebbe far chiudere un giornale per un articolo incriminato. Tale prassi appare spesso spropositata, ma è essenziale comprendere che la legge sostanzialmente lo consente, anche se poi, come detto sopra, molto dipende dalle valutazioni del giudice che dovrebbe analizzare numerosi elementi per circoscrivere il più possibile l’oggetto del sequestro. Appare evidente che un blog infarcito di articoli presumibilmente diffamatori può far ritenere l’autore incline a perpetuare la sua condotta, e quindi un sequestro dell’intero blog potrebbe essere, nel caso specifico, più opportuno, mentre in altri casi appare decisamente più consono limitare il sequestro ai soli articoli incriminati. Talvolta un sequestro eccessivo è anche la conseguenza di una certa pigrizia del magistrato oppure di una errata esecuzione del provvedimento di sequestro (in tal caso l’errore verrà corretto in sede di impugnazione), o semplicemente per scarsa conoscenza di siti internet.

Di contro c’è anche da valutare l’efficacia di tale tipo di sequestro, perché se è vero che il titolare del blog sequestrato ha già aperto un nuovo blog dove poter continuare a scrivere, allora possiamo ritenere che il sequestro dell’intero blog o non è sufficiente (sequestro del computer?) oppure è semplicemente eccessivo. In ogni caso, qualunque sia la valutazione su tale modalità di sequestro preventivo, è certo che questa vicenda, come tante altre che sono già accadute in passate, evidenzia ancora una volta come non ci sia alcun bisogno di nuove norme per far rispettare la legge in rete, bastano ed avanzano quelle che già ci sono, nonostante alcuni fautori del bavaglio alla rete insistano nel dire che è essenziale “regolare” il web per impedire che i reati in internet rimangano impuniti.
Nel caso specifico, anzi, potremo dire che il sequestro preventivo è quasi una punizione anticipata, perché il blogger viene privato dei suoi strumenti di esercizio del diritto a manifestare la propria opinione (salvo, ovviamente, l’obbligo di rispondere di eventuali reati quando giudicato) ben prima di una valutazione complessiva di un giudice di merito.

È abbastanza comune sentirsi dire, come abbiamo letto in questi giorni in relazione alla discussione sul comma 29 che estende l’obbligo di rettifica proprio dei giornali all’intera rete internet, che la rete “non può essere un Far West dove ognuno scrive quello che vuole”, o anche che in Italia c’è la convinzione che internet sia una terra di nessuno dove chiunque può scrivere quello che vuole sentendosi legittimato a farlo!  
Come possiamo notare da questo episodio di sequestro, che è, giova precisarlo, semplicemente il primo atto delle indagini, cioè è la conseguenza di una valutazione adottata in una fase precedente al giudizio vero e proprio, per cui non c’è stato ancora nemmeno il rinvio a giudizio del titolare del blog, è abbastanza semplice oscurare un articolo che è ritenuto costituente reato, cioè diffamatorio, e addirittura spesso in tali casi si oscura l’intero sito web. Per cui appare evidente che internet non è affatto un Far West come si vuole far credere, per ignoranza o semplicemente per strumentalizzare la situazione al fine di far passare leggi che prevedono forme di censura preventiva, anzi talvolta i reati se commessi in rete sono considerati più gravi e come tali puniti più severamente, questo proprio per adeguare la punizione alla maggiore lesività del mezzo. Una diffamazione in rete è sempre “aggravata”!

Per quanto riguarda la seconda affermazione, cioè che vi sia una diffusa convinzione che internet sia terra di nessuno dove chiunque può scrivere quello che vuole, ebbene ci appare completamente assurdo che si faccia una legge sulla base di una semplice convinzione, piuttosto il legislatore dovrebbe prendersi la briga di analizzare da cosa nasce una convinzione così poco aderente alla realtà e cercare di ovviare a tale situazione. Forse verificare un po’ meglio cosa accade nelle televisioni, come si parla di internet spesso senza saperne nulla, ma sempre in maniera scandalistica, sarebbe utile, invece di fare nuove leggi per regolare una rete che non è affatto un luogo d’anarchia, anzi, è un luogo dove, purtroppo, è ancora piuttosto facile oscurare un intero sito web solo per la presenza di qualche articolo che forse costituisce reato, così lasciando fin troppo potere nelle mani del querelante. C’è di buono che in tale caso vi è di mezzo un giudice che emetterà una sentenza alla fine di un procedimento nel quale il titolare del blog avrà avuto la possibilità di spiegare le sue ragione e difendersi.
Nel caso della rettifica, invece, non vi è alcun giudice che interviene e valuta, vi è solo una persona che si ritiene, in base al suo insindacabile giudizio, offesa per un articolo. La Cassazione ha, infatti precisato che “l'esercizio del diritto di rettifica di cui alla L. 8 febbraio 1948, n. 47, art. 8 nel testo sostituito dalla L. 5 agosto 1981, n. 416, art. 42 è riservato, sia per l'an che per il quomodo, alla valutazione soggettiva della persona presunta offesa, al cui discrezionale ed insindacabile apprezzamento è rimesso tanto di stabilire il carattere lesivo della propria dignità dello scritto o dell'immagine, quanto di fissare il contenuto ed i termini della rettifica; mentre il direttore del giornale (o altro responsabile) è tenuto, nei tempi e con le modalità fissate dalla suindicata disposizione, all'integrale pubblicazione dello scritto di rettifica, purché contenuto nelle dimensioni di trenta righe, essendogli inibito qualsiasi sindacato sostanziale, salvo quello diretto a verificare che la rettifica non abbia contenuto tale da poter dare luogo ad azione penale”.