DDL intercettazioni rimandato a settembre
Dalle ultime notizie pare che la discussione alla Camera relativa al ddl intercettazioni sia stata rimandata a settembre, compreso il famigerato comma ammazza-blog.
Comunque è interessante notare che finalmente si è acceso anche il confronto su questa norma, cioè il comma 29, che fino a poco tempo fa era ben poco conosciuto eccetto per coloro che si informano in rete. Il comma 29, del quale abbiamo già parlato, è la norma che estende l’obbligo di rettifica previsto per i giornali anche a “tutti i siti informatici” così di fatto realizzando una sorta di parificazione tra la rete tutta, in quanto la dizione sito informatico è omnicomprensiva, e la stampa professionale, ma solo per quanto riguarda l’onere della rettifica, in quanto le prerogative della stampa, come l’incensurabilità, non vengono allo stesso modo estese alla rete.
In proposito possiamo notare che dai lavori della Commissione risulta parere favorevole ad una modifica della norma nel senso qui riportato:
“alla lettera a) del comma 29 dell'articolo 1, capoverso, sostituire le parole: «, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica» con le seguenti: «che recano giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica e soggetti all'obbligo di registrazione di cui all'articolo 5»;
conseguentemente,
alla lettera d) del medesimo comma, capoverso, sostituire le parole: «, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica», ovunque ricorrano, con le seguenti: «che recano giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica e soggetti all'obbligo di registrazione di cui all'articolo 5»;
alla lettera e) del medesimo comma, capoverso, sostituire le parole: «, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica» con le seguenti: «riconducibili a giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica e soggetti all'obbligo di registrazione di cui all'articolo 5»”.
Cioè, la norma verrebbe modificata nel senso di applicare l’obbligo della rettifica solo ai giornali e periodici diffusi per via telematica e soggetti all'obbligo di registrazione di cui all'articolo 5 della citata legge n. 47 del 1948, e non alla generalità dei siti informatici.
Però, è piuttosto deludente notare che nell’ambito della discussione su tale norma, e non solo tra i cittadini, non si sappia con esattezza cosa sia l’istituto della rettifica, cosa che determina una non corretta comprensione del problema, e porta a valutazioni decisamente inesatte sulla possibilità di impedire o punire eventuali reati commessi in rete.
In questi giorni, infatti, non è affatto insolito leggere affermazioni del tipo “la rete è un Far West dove tutto si può”, oppure “se su un blog scrivono che Tizio è un ladro come si fa ad impedirlo?”. Insomma, sembra che una parte dei cittadini non solo abbiano una comprensione errata di cosa sia l’obbligo di rettifica, ma che non abbiano nemmeno una esatta contezza delle possibilità di tutela dei loro diritti, specialmente in rete.
Libertà di informazione e di manifestazione del pensiero
L’art. 21 della Costituzione italiana tutela il diritto alla libera espressione del pensiero, sancendo che “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”.
Lo stesso articolo sancisce le prerogative della stampa, cioè precisa che “La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure”, e che “Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili”.
Quindi, la generale libertà di informazione, corollario dell’art. 21 della Costituzione, è tutelata dalle norme costituzionali come diritto insopprimibile dell’individuo.
Risulta pacifico che in alcuni casi tale diritto all’informazione può confliggere con altri diritti costituzionalmente garantiti, come il diritto alla riservatezza, previsto dall’art. 15 della Costituzione (“La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili”), o il diritto alla reputazione, garantito genericamente dall’art. 2 della Costituzione ma soprattutto da norme di rango inferiore, oltre che numerose norme internazionali.
Come ha più volte sancito la Corte di Cassazione il diritto all’informazione è prevalente rispetto agli altri due diritti, in quanto l’informazione consente al popolo di esercitare la sovranità stabilita dall’art. 1 comma 2 della carta costituzionale, ma reputazione e privacy sono eccezioni e limiti al generale principio di tutela dell’informazione, per cui devono sussistere degli strumenti di tutela dei diritti dell’individuo e di bilanciamento tra i vari diritti.
Istituto della rettifica
L’istituto della rettifica è appunto uno strumento previsto dall’ordinamento per tutelare la reputazione e la privacy di un soggetto che si ritiene leso da una notizia o dall’opinione altrui, senza che quel soggetto debba ricorrere all’autorità giudiziaria.
Il diritto di rettifica previsto sia per i giornali, dall’art. 8 della n. 47 del 1948 (legge sulla stampa) e dagli artt. 42 e 43 della legge 416 del 1981, rappresenta uno strumento riparatorio sui generis, in quanto non tende affatto ad accertare la verità oggettiva, compito che nel nostro ordinamento è demandato all’autorità giudiziaria (con alcuni limiti), bensì ad arricchire la notizia o l’opinione divulgata con una verità soggettiva, cioè l’interpretazione dei fatti resa direttamente dal presunto leso dalla notizia.
Una rettifica tempestiva infatti viene ritenuta avente un potere riparatorio superiore ad un risarcimento pecuniario del danno che, ovviamente, non restituisce integrità ad una immagine pubblica compromessa.
La rettifica è disciplinata dall’articolo 10 della legge 223 del 1990 (cosiddetta “legge Mammì”), che ha sostituito l’articolo 7 della legge 103 del 1975, per quanto riguarda il mezzo televisivo, mentre la rettifica di una notizia diffusa a mezzo stampa è invece regolata dall’articolo 42 della legge 416/81, che ha sostituito l’articolo 8 della legge 47 del 1948.
L’articolo 10 della legge 223 del 1990 recita al secondo comma: “Chiunque si ritenga leso nei suoi interessi morali o materiali da trasmissioni contrarie a verità, ha diritto di chiedere al concessionario privato o alla concessionaria pubblica ovvero alle persone da loro delegate al controllo della trasmissione che sia trasmessa apposita rettifica, purché questa ultima non abbia contenuto che possa dar luogo a responsabilità penali”.
Stesso concetto è ribadito dalla legge 112 del 2004 (cosiddetta “legge Gasparri” recante “Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI -Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione), la quale all’articolo 4, comma 1, recita: “e) la trasmissione di apposita rettifica, quando l’interessato si ritenga leso nei suoi interessi morali o materiali da trasmissioni o notizie contrarie a verità, purché tale rettifica non abbia contenuto che possa dare luogo a responsabilità penali o civili e non sia contraria al buon costume”.
La differenza con l’articolo 42 della legge 416 del 1981, che prevede la rettifica per la stampa, è evidente, in quanto dispone che: “Il direttore, o comunque, il responsabile è tenuto a fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell’agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità purché le dichiarazioni non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale”.
Scopo della rettifica
Se, infatti, in entrambi i casi per ricorrere alla rettifica è necessario che la notizia sia lesiva, nel primo caso la lesività è considerata dal punto di vista oggettivo (contrarietà a verità), mentre nel secondo da un punto di vista anche puramente soggettivo (da essi ritenuti lesivi della loro dignità). Cioè per ottenere una rettifica da un canale televisivo è necessario che la notizia sia falsa, mentre per ottenere una rettifica dalla stampa è sufficiente che la notizia sia valutata lesiva della propria dignità dal soggetto presunto leso.
Questa differenza è indiscutibile se andiamo ad analizzare le pronunce della magistratura sul tema. Infatti, con la sentenza della Cassazione n. 10690 del 24 aprile 2008, la Suprema Corte ha precisato che “l’esercizio del diritto di rettifica di cui alla L. 8 febbraio 1948, n. 47, art. 8 nel testo sostituito dalla L. 5 agosto 1981, n. 416, art. 42 è riservato, sia per l’an che per il quomodo, alla valutazione soggettiva della persona presunta offesa, al cui discrezionale ed insindacabile apprezzamento è rimesso tanto di stabilire il carattere lesivo della propria dignità dello scritto o dell’immagine, quanto di fissare il contenuto ed i termini della rettifica; mentre il direttore del giornale (o altro responsabile) è tenuto, nei tempi e con le modalità fissate dalla suindicata disposizione, all’integrale pubblicazione dello scritto di rettifica, purché contenuto nelle dimensioni di trenta righe, essendogli inibito qualsiasi sindacato sostanziale, salvo quello diretto a verificare che la rettifica non abbia contenuto tale da poter dare luogo ad azione penale”.
Ed è illuminante la pronuncia della Pretura di Milano del 26/5/86: “L’istituto della rettifica disciplinato dall’art. 42 legge 416/1981 riconosce, a chi soggettivamente si ritenga leso da un’informazione non rispondente a realtà, il diritto ad ottenere la pubblicazione della “propria verità”, garantendo così una dialettica nell’ambito del sistema di informazione; è pertanto superfluo il vaglio dell’esattezza della notizia originaria”.
Appare evidente, quindi, che l’istituto della rettifica non ha lo scopo di portare ad una verità oggettiva quanto piuttosto, almeno limitatamente alla stampa, la funzione di consentire al soggetto dell’articolo di raccontare la “propria verità” al fine di controbilanciare nell’ambito del sistema dell’informazione la posizione delle parti. Questo perché da un lato abbiamo un soggetto forte, cioè il giornale, e dall’altro un soggetto debole che facilmente potrebbe essere (o sentirsi) offeso da pubblicazioni ma difficilmente potrebbe replicare a quelle pubblicazioni in assenza dell’istituto della rettifica. Quindi la sua è più che altro una funzione riparatoria in favore di un soggetto leso, laddove la lesione alla reputazione o l’onore è giudicata direttamente dal soggetto leso medesimo, questo almeno in relazione alla stampa.
Appare altresì evidente che la rettifica ha quindi un senso in quanto sussiste una palese differenza di posizione tra le parti, che è insita in relazione ai mezzi di informazione professionali, ma che raramente sussiste in relazione all’informazione amatoriale, realizzata tramite blog e siti internet.
Modalità della rettifica
Per le trasmissioni televisive la normativa (legge 223 del 1990, art. 10, c. 3) prevede che la rettifica debba essere pubblicata entro 48 ore dalla ricezione della relativa richiesta, nella fascia oraria e con il rilievo corrispondenti a quello della trasmissione da rettificare.
Per quanto riguarda la stampa, invece, l’art. 8 della legge 47 del 1948 (modificato dall’art. 42 della legge 416 del 1981) stabilisce che la rettifica deve essere pubblicata entro due giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta, in testa di pagina e collocata nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia da rettificare.
Per i periodici le rettifiche devono essere pubblicate non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta, nella stessa pagina che ha riportato la notizia da rettificare.
In ogni caso le rettifiche devono fare riferimento alla notizia che le ha determinate, e devono essere pubblicate nella loro interezza, purché contenute nel limite di 30 righe, con la stesse caratteristiche tipografiche dell’articolo.
Rifiuto di rettifica
Per quanto riguarda le trasmissioni televisive, in caso di rifiuto di pubblicare una rettifica, è possibile rivolgersi al Garante per le comunicazioni, il quale può obbligare il concessionario televisivo a trasmettere la rettifica (legge 223 del 1990, art 10, cc. 3 e 4).
Anche lo stesso concessionario, se ritiene che non ricorrono le condizioni per la trasmissione della rettifica, può sottoporre, entro il giorno successivo alla richiest,a la questione al Garante che si pronuncia nel termine di cinque giorni. Se il Garante ritiene fondata la richiesta di rettifica, quest’ultima, preceduta dall’indicazione della pronuncia del Garante stesso, deve essere trasmessa entro le ventiquattro ore successive alla pronuncia medesima.
Ovviamente il Garante può decidere che la richiesta di rettifica non sia fondata, e quindi non darne alcun seguito.
Comunque è sempre possibile, di seguito o in alternativa al ricorso al Garante, rivolgersi all’autorità giudiziaria, ai sensi dell’art. 700 del c.p.c., per ottenere un provvedimento che obblighi il concessionario a trasmettere la rettifica.
Per quanto riguarda la carta stampata, invece, il richiedente la rettifica può rivolgersi in via d’urgenza al tribunale per ottenere un provvedimento per la pubblicazione della rettifica.
La sentenza di condanna deve essere pubblicata per estratto nel quotidiano o nel periodico, e in essa si ordina che la pubblicazione omessa sia effettuata.
La mancata ottemperanza all’obbligo di rettifica comporta una sanzione amministrativa fino a 12.500 euro.
Rettifica estesa alla rete?
Tutto ciò ci riporta al comma 29 del DDL intercettazioni che vorrebbe estende l’obbligo di rettifica previsto per la stampa (quello su base soggettiva per capirci) a “tutti i siti informatici” con gli stessi termini della stampa professionale. Ciò comporterebbe una parificazione di rete e stampa professionale, ma solo per quanto riguarda l’onere della rettifica, e non certo invece per le prerogative della incensurabilità.
È vero che anche coloro che usano la rete, in particolare i blog di informazione, esercitano il diritto di libera manifestazione del pensiero, così come anche la stampa e le televisioni, ma appare pacifica la differenza tra una informazione professionale che si avvale di una struttura imprenditoriale e una redazione, in grado di adempiere gli obblighi burocratici previsti dalla legge.
Un semplice blog amatoriale, come ce ne sono tanti, dove si fa anche informazione, non è altro che esercizio della libertà di manifestare la propria opinione, della libertà di partecipare alla vita politica eventualmente anche criticando l’operato dei governanti, ma non sussiste nessuna struttura imprenditoriale che sia in grado di processare correttamente la richieste di rettifica, o comunque tale da parificare tale forma all’informazione professionale.
Pensiamo solo alla valutazione se la rettifica sia di per sé non costituisca reato (“purché le dichiarazioni non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale”), che comporta la necessaria presenza di uno staff con competenze giuridiche adeguate per stabilire se la rettifica è conforme a legge o meno, e quindi se si deve dare corso alla sua pubblicazione. Nessun blogger o titolare di sito internet sarebbe in grado di realizzare tale complessa valutazione, per cui l’esercizio della rettifica online si ridurrebbe ad una pedissequa pubblicazione di qualsiasi richiesta di rettifica pervenuta, con la conseguenza ovvia che i blog diverrebbero preda di dichiarazioni o rettifiche del tutto strumentali. È palese, infatti, che se la valutazione della lesione è demandata al solo soggetto citato nell’articolo, di fatto qualsiasi notizia gli dia in qualche modo fastidio sarebbe legittimamente utilizzabile per inviare una richiesta di rettifica. E questo, come chiarito sopra, non ha nulla a che vedere con la veridicità o la documentabilità della notizia medesima, che non incide in alcun modo sull’obbligo di pubblicare la rettifica medesima. Insomma, a fronte di una notizia del tutto vera e documentabile, sussisterebbe comunque l’obbligo di pubblicare una rettifica anche se contenente notizie del tutto false e non documentate (purché la rettifica in sé non costituisca reato).
E non dimentichiamo che il termine per pubblicare la rettifica è di 48 ore dalla richiesta (e non dalla ricezione), per cui un blogger non potrebbe assentarsi nemmeno dal suo computer per più di due giorni.
Internet non è stampa
Quindi, è palese che l’estensione dell’obbligo di rettifica a “tutti i siti informatici” non ha alcun senso, anzi è grandemente pregiudizievole per i siti internet amatoriali, compreso quelli che fanno informazione o che esercitano il sacrosanto diritto di esprimere la loro opinione sui fatti di attualità, diritto che è garantito dalla Costituzione per tutti i cittadini e non è riservato invece alla sola stampa professionale.
Mentre, ovviamente, ha un senso che l’obbligo di rettifica sia applicato anche ai siti informatici che costituiscono testata editoriale online o comunque giornale online, cioè che abbiano le medesime caratteristiche di un giornale su carta e che siano iscritti al registro per la stampa tenuto dal tribunale. Ma tale obbligo è già previsto e numerosi sono i giornali online iscritti al registro per la stampa, ai quali si applicano le stesse norme della stampa cartacea.
Deve quindi essere chiaro che internet, la rete, non è stampa, e non può ad essa essere equiparata in toto, e questo è quanto da anni ribadisce la stessa giurisprudenza. La recente sentenza della Cassazione, n. 10535 del 2009, ha sancito che esiste una differenza sostanziale tra chi vuole fare informazione professionale e chi vuole semplicemente scrivere ciò che pensa, ed infatti nel primo caso la normativa di settore parla di “impresa editoriale”.
Tutela dai reati online
Ovviamente, e giustamente, la impraticabile equiparazione della rete tout court alla stampa, se da un lato comporta l’impossibilità di estendere gli obblighi della stampa, come quello della rettifica, alla rete, dall’altro comporta anche l’impossibilità di applicare le prerogative della stampa ai blog e ai siti informatici. Ciò vuol dire che un sito internet, a differenza di un giornale, è censurabile, è sequestrabile, quindi lo si può oscurare a seguito di provvedimento dell’autorità giudiziaria.
L’informazione professionale è un bene pubblico, ed è anche uno strumento di controllo democratico da parte dei cittadini per il tramite dei giornali e dei giornalisti, per cui è corretto che sia protetto da un’ipotetica deriva autoritaria.
Invece, la libertà di manifestazione del pensiero garantita a tutti i cittadini dall’art. 21 della Costituzione (non sta scritto da nessuna parte che per manifestare il proprio pensiero bisogna essere in possesso di una tessera o di appartenere ad un ordine), è pur sempre un fatto elusivamente individuale e come tale soggetto alla normale applicazione della legge penale.
Questo per chiarire che alla rete internet, ai siti, forum e blog presenti online, si applicano tutte le giuridiche, in particolare quelle del codice penale, un eventuale reato viene punito sulla base delle norme penali, mentre un illecito civile comporterà la possibilità di agire in giudizio per il risarcimento del danno.
In particolare, se un blogger commette una diffamazione (“scrive che Tizio è un ladro!”) online, il diffamato potrà alternativamente denunciarlo per diffamazione e contestualmente il PM potrà chiedere il sequestro preventivo dell’articolo o dell’intero sito, cioè l’articolo sarà oscurato. A seguito del giudizio il blogger, se condannato (fino a 3 anni di carcere), dovrà anche pagare i danni al diffamato.
In alternativa il diffamato potrà agire in sede civile per ottenere l’oscuramento del sito e la condanna del blogger al risarcimento del danno alla sua reputazione.
In entrambi i casi vi sarà la possibilità di oscurare l’articolo diffamante in tempi brevi, ma il blogger potrà difendersi dando la sua versione dei fatti, eventualmente documentando la notizia, cosa che nel caso di una richiesta di rettifica non è possibile. Se verrà condannato, ci sarà anche la condanna accessoria di dover pagare la pubblicazione di un articolo, sui maggiori quotidiani, dove si evidenzia la sua condanna per diffamazione, al fine di correggere la versione dei fatti data nell’articolo diffamante.
E’ evidente, quindi, che ci sono tutti gli strumenti per poter difendere la reputazione di un soggetto diffamato da un articolo pubblicato su un blog amatoriale o comunque in rete, senza alcuna necessità di estendere gli obblighi previsti della stampa alla rete medesima.