Privacy e diritto di cronaca

Diritto di cronacaUna recente sentenza del tribunale di Ortona conclude la prima fase di una vicenda piuttosto interessante. Il quotidiano online Prima da Noi, regolarmente registrato presso il registro della stampa tenuto dal tribunale di Chieti, pubblica nel marzo del 2006 un articolo nel quale si da notizia degli arresti domiciliari imposti a due coniugi nell’ambito di un procedimento giudiziario. Il procedimento in questione si conclude nel settembre del 2007 con l’archiviazione e nel 2008 lo stesso articolo viene aggiornato con la notizia dell’archiviazione dando spazio al fatto che le ipotesi accusatorie sono cadute.
A fine 2008 gli indagati, ormai archiviati, chiedono con diffida la rimozione dell’articolo ritenendo che la sua permanenza in rete possa danneggiare la loro reputazione. Sostengono, infatti, che digitando i loro cognomi sul motore di ricerca di Google esce fuori la pagina che da conto dell’arresto (ma anche dell’archiviazione, però). Alla diffida il giornale online si oppone sostenendo che nell’ordinamento italiano non esiste norma che prevede tale obbligo, in quanto nel caso specifico si tratta di esercizio del diritto di cronaca quale espressione di norme costituzionali.
Della vicenda viene interessato anche il Garante per la privacy, il quale risponde ritenendo che “l'articolo può restare on line” perché “il trattamento dei dati personali è stato effettuato nel rispetto della disciplina di settore per finalità giornalistiche”.
Sennonché i due coniugi tentano comunque la strada del tribunale, facendo valere non una presunta diffamazione, bensì la violazione della normativa sulla privacy in quanto il giornale avrebbe trattato i loro dati personali.

 

Il tribunale di Ortona, sconfessando la pronuncia del Garante per la privacy, sentenzia che l’articolo deve essere rimosso dal giornale, precisando altresì che avrebbe dovuto essere cancellato già nell’ottobre del 2008 in quanto, sostiene il giudice, a quella data era “trascorso sufficiente tempo perché le notizie…  potessero soddisfare gli interessi pubblici”.
Il giudice, infatti, pur precisando che i presupposti della pubblicazione dell’articolo ci sono tutti, in quanto esso è sostanzialmente “coperto” dal diritto di cronaca, aggiunge però che la riservatezza, l'onore e l'immagine della persona cui i fatti si riferiscono sono ugualmente diritti costituzionalmente garantiti. Per cui, continua il giudicante, una volta esaurito l’interesse pubblico verso la notizia l’articolo deve essere rimosso pena la lesione della riservatezza delle persone menzionate nell’articolo medesimo. È interessante notare che il giudice ricollega il venir meno dell’interesse pubblico alla data alla quale è stata inviata la diffida stragiudiziale a rimuovere l’articolo medesimo dai due coniugi.
In conclusione, nonostante l’autorità amministrativa che si occupa di privacy dica che è tutto a posto, il giudice ortonese condanna il giornale Prima da Noi alla rimozione dell’articolo e a risarcire il danno.

 

Orbene, il ragionamento svolto dal giudice di Ortona, e la conseguente decisione, ci appaiono non pienamente conformi alla normativa in materia.
Risulta sicuramente corretta l’affermazione che il diritto di cronaca trova una sua limitazione nel rispetto degli altri diritti della persona, tra i quali si ritrova proprio il diritto alla privacy. Il Codice della privacy si basa proprio sulla necessità di un bilanciamento tra i vari diritti in gioco, e obbliga a richiedere il consenso per il trattamento dei dati personali. Nel contempo, però, si è stabilito che nell’esercizio dell’attività giornalistica (e non l’attività di un giornalista, cioè la prerogativa non è propria di chi è iscritto all’albo dei giornalisti ma di chi, anche semplice cittadino, esercita l’attività di informazione verso il pubblico) è permesso il trattamento dei dati personali anche senza il consenso dell’interessato e, con riferimento ai dati sensibili e giudiziari, senza la preventiva autorizzazione del Garante, purché ci si attenga ai limiti dettati dal diritto di cronaca, individuati nell’essenzialità della notizia e nell’interesse pubblico.

Il giudice, invece, ritiene che la normativa in materia di privacy abbia una sorta di prevalenza sul diritto di cronaca nel momento in cui l’interesse pubblico alla notizia viene meno, fissando il venir meno dell’interesse pubblico al momento in cui si è avuta la “richiesta stragiudiziale dei ricorrenti di cancellazione”. In quel momento il giudice ritiene che “sia trascorso sufficiente tempo perché le notizie…  potessero soddisfare gli interessi pubblici sottesi al diritto di cronaca giornalistica, informare la collettività, creare opinioni, stimolare dibattiti, suggerire rimedi”. Almeno da quella diffida stragiudiziale, secondo il giudice, il trattamento di quei dati non poteva più avvenire, con ciò richiamando l’art. 7 del codice della privacy che attribuisce all’interessato il diritto di ottenere la cancellazione o il blocco dei dati trattati in violazione della legge.
Il giudice aggiunge anche una notazione sul fatto che l’articolo sarebbe pubblicato in prima pagina (i legali del giornale online però negano tale circostanza sostenendo che era solo nelle pagine interne), che il giornale ha ampia diffusione locale, è facilmente accessibile e consultabile “molto più dei quotidiani cartacei”, quasi come se essere una testata online fosse un aggravante.

In realtà il problema va affrontato in maniera diversa. Innanzitutto si deve verificare se la pubblicazione dell’articolo è avvenuta correttamente tenendo presente i parametri per l’esercizio del diritto di cronaca. Non dimentichiamo che il diritto di cronaca è diretta espressione della libertà di manifestazione del pensiero sancita nell’art. 21 della Costituzione, e che, come ci ha ricordato la Cassazione, è anche essenziale per un corretto esercizio della sovranità popolare, prevista dall’art. 1 della Costituzione, in quanto in assenza di una compiuta e corretta, nonché completa, informazione, il popolo non può dirsi posto nelle condizioni per l’esercizio di tale sovranità.
Proprio nella menzionata sentenza la Corte approfondisce il rapporto tra giornalismo e diritto alla riservatezza (privacy) precisando che, se anche il diritto alla privacy è garantito dall’art. 15 della carta costituzionale, deve ritenersi prevalente il diritto di cronaca sulla privacy e sul diritto alla reputazione.
Nel caso specifico lo stesso giudice reputa correttamente pubblicato l’articolo, secondo i parametri previsti per l’esercizio del diritto di cronaca, e tale tesi era già stata espressa in precedenza dal Garante per la privacy il quale ha chiarito, nel luglio del 2009 (quindi ben oltre il termine indicato dal giudice per il venir meno dell’interesse pubblico), che “nell’esercizio dell’attività giornalistica, è consentito diffondere dati personali, anche senza il consenso dell’interessato, nei limiti dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico, nonché delle pronunce del Garante in materia e all’esito dell’istruttoria preliminare non sono stati ravvisati i presupposti per promuovere un provvedimento dell’autorità”, concludendo, in relazione al caso specifico, che “il trattamento dei dati personali… è stato effettuato nel rispetto della disciplina di settore per finalità giornalistiche”.

In applicazione di tali principi si sono avute molte pronunce giurisprudenziali, di recente anche il tribunale di Agrigento ha assolto un giornalista riconoscendo proprio la predominanza del diritto di cronaca.

Quindi, partendo dalla premessa che l’articolo è stato pubblicato esercitando correttamente il diritto di cronaca, e quindi la pubblicazione dei dati non è avvenuta in violazione di alcuna norma, a differenza di quanto prevede l’art. 7 (blocco di dati pubblicati in violazione delle norme) richiamato dal giudicante, e che non siamo nei casi possibili di revoca del consenso perché nell’esercizio dell’attività giornalistica il consenso non è necessario e la pubblicazione dei dati è possibile anche in sua assenza, non si comprende come possa venire meno la legittimità della pubblicazione dell’articolo. Inoltre è anche dubbio se possa configurarsi un danno all’immagine poiché l’articolo è stato aggiornato correttamente con gli sviluppi successivi della vicenda, dando conto dell’archiviazione. Cioè, chiunque avesse letto solo quell’articolo non avrebbe mai potuto farsi una idea errata di come si era conclusa la vicenda raccontata.
La problematica, allora, chiama in causa non tanto la riservatezza, cioè il trattamento dei dati personali che è stato correttamente effettuato in fase di pubblicazione, quanto piuttosto una applicazione del diritto all’oblio.

La problematica relativa al diritto all’oblio è piuttosto complessa, ma in sintesi possiamo dire che tale diritto di creazione giurisprudenziale riguarda le riproposizioni di una medesima vicenda che possono essere ritenute, da un tribunale, lesive della reputazione di una persona se al momento della riproposizione l’interesse pubblico alla vicenda non è più esistente. Questo perché la ripetizione di un fatto può essere vista come un accanimento nei confronti di quella persona. Quindi, se si riproponesse oggi l’articolo che riguarda l’arresto dei due coniugi, sicuramente un tribunale riterrebbe venuto meno l’interesse pubblico a quella vicenda, e di conseguenza riterrebbe sussistente una lesione alla reputazione dei due.
Nel caso specifico, però, l’articolo era correttamente aggiornato con le ulteriori vicende della questione, cioè l’archiviazione, per cui nessuna effettiva lesione sarebbe possibile riscontrarsi nell’articolo medesimo.
Inoltre l’articolo non veniva riproposto, secondo quanto sostiene il giornale, ma era contenuto negli archivi, cioè nelle pagine interne. Sotto questo profilo in effetti un archivio online è decisamente differente rispetto ad un archivio di un giornale cartaceo, perché facilmente recuperabile a mezzo motori di ricerca, ma tecnicamente non è una riproposizione della vicenda. Ovviamente su questo punto non vi è chiarezza perché il giudice asserisce che l’articolo era ancora presente in prima pagina alla data del ricorso, mentre la difesa sostiene che è stato in prima pagina solo un giorno, dopo di ché, come accade generalmente, sarebbe finito nelle pagine interne. È ovvio che mantenere un articolo indefinitamente in prima pagina può essere ritenuta una riproposizione del medesimo, con possibili conseguenti applicazione del diritto all’oblio, cosa che invece è da discutere nel caso opposto. Perché in tale caso dovremmo ritenere che, a distanza di un certo periodo di tempo, un giornale online (o un blogger) debbano rivedere tutto l’archivio per verificare (semmai ne avessero le competenze) se sono scaduti i termini che consentono di mantenere visibile una certa notizia, e quindi se è venuto meno l’interesse pubblico, con ciò provvedendo a rimuovere dette notizie.

Quindi, il problema dovrebbe presentarsi nei casi di riproposizione della notizia, e così ragionando non possono non sorgere ulteriori dubbi in relazione al termine così come quantificato dal giudice di Ortona, che lo fissa in 6 mesi, facendo riferimento al momento della richiesta stragiudiziale, da parte dei ricorrenti, di rimozione dell’articolo. Appare ovvio che in tal modo sembra volersi lasciare alla controparte, soggetto dell’articolo, il compito di stabilire unilateralmente quando l’interesse pubblico sia venuto meno, così di fatto riscrivendo il concetto stesso di interesse pubblico che diventa, invece, interesse del privato a non vedersi accostato a vicende che lui reputa offensive per la propria persona.
È interessante notare che in passato fu presentato un disegno di legge che aveva lo scopo di regolare il diritto all’oblio in termini piuttosto simili, fissando dei termine precisi oltre i quali si doveva ritenere venuto meno, senza ulteriori valutazioni, l’interesse pubblico.

Nel nostro ordinamento il diritto all’oblio è già riconosciuto ed applicato dalla giurisprudenza, che lo descrive come il diritto a non restare indeterminatamente esposti ai danni ulteriori che la reiterata pubblicazione di una notizia può arrecare alla reputazione di un individuo, salvo che, ovviamente, per eventi sopravvenuti il fatto precedente ritorni di attualità facendo rinascere un nuovo interesse pubblico all’informazione.

Nel caso specifico sembra invece che il giudice abbia applicato la normativa in materia di privacy ritenendola, in contrasto con l’orientamento della Cassazione, prevalente rispetto al diritto di cronaca, mentre invece si sarebbe dovuto invocare il diritto all’oblio, così come ricostruito dalla giurisprudenza, che forse nel caso specifico avrebbe portato ad una conclusione diversa, più conforme alla pronuncia del Garante probabilmente. Questo perché la particolarità del mezzo usato (internet) ha consentito l’aggiornamento della vicenda con gli ulteriori sviluppi.
Da ciò si può anche ricavare che una normativa che ha un senso per un giornale cartaceo (che non può aggiornare articoli già stampati) non ha il medesimo scopo di essere per un giornale online che ha la possibilità di aggiornare e modificare gli articoli.

In ogni caso il giornale Prima da Noi ha già annunciato che impugnerà la sentenza. Non resta che seguirne gli sviluppi.