Pubblicati i regolamenti per il decreto Romani

Le web tv secondo il decreto RomaniSiamo all’ultimo atto del decreto Romani, cioè alla pubblicazione dei regolamenti attuativi che disegnano il quadro di dettaglio sia per la modalità lineare (streaming) che on demand. Per cui a breve il decreto sarà applicabile.

Ricordiamo che il decreto Romani è la tardiva attuazione della direttiva europea 2007/65/CE (AVMSD, cioè Audiovisual Media Services Directive), sulle trasmissioni audiovisive, che, condivisibilmente, assoggetta alla medesima normativa tutti i fornitori di servizi audiovisivi, indipendentemente dalle modalità con le quali i contenuti vengono diffusi (principio della neutralità tecnologica). Il decreto in questione, però, non si è limitato ad un mero recepimento della direttiva, ma ha sostanzialmente ridisegnato il sistema audiovisivo italiano estendendo la normativa a tutti i servizi di diffusione di contenuti audiovisivi, con alcune eccezioni precisate nelle norme.

L’attuale versione dei regolamenti è ben diversa dalla prima versione, modificata a seguito di critiche apparse un po’ dovunque e tendenti a stigmatizzare l’equiparazione di siti web facenti uso di video ai canali televisivi tradizionali, nonostante le evidenti differenze del mezzo.

Vale tutt’ora la regola principale in base alla quale il decreto si applicherà ai soli fornitori di servizi audiovisivi (e quindi anche ai siti web che facciano uso di video e musiche) che forniscono servizi precipuamente economici e in concorrenza con la radiodiffusione televisiva, ma la  difformità principale è data dal collegamento del parametro della concorrenza alla sussistenza di ricavi annui “derivanti da pubblicità, televendite, sponsorizzazioni, contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento” superiori ai 100mila euro, così risparmiando da adempimenti burocratici eccessivamente onerosi e tasse una miriade di web tv le quali nascono non tanto con lo scopo di lucro quanto piuttosto dall’esigenza di fare informazione dal basso, informazione dal cittadino per il cittadino (pensiamo, per fare un esempio, alle televisioni che vedono la luce all’interno di un condominio). È stata prevista, inoltre, l’esclusione anche dei soggetti che trasmettono un palinsesto inferiore alle 24 ore settimanali.
I fornitori, tra i quali sono stati incluse anche le persone fisiche che però dovranno iscriversi all’albo delle imprese come impresa individuale, dovranno ottenere, per fornire servizi in streaming, una autorizzazione, che potrà anche essere concessa col silenzio-assenso, cioè trascorsi 30 giorni si può cominciare a trasmettere salvo comunicazioni diverse dell’AgCom, autorizzazione che avrà validità per 12 anni. Nel caso dei fornitori di servizi on demand è sufficiente, invece, una denuncia di inizio attività e si può iniziare a trasmettere senza attendere i 30 giorni.
Alla domanda devono essere allegati i documenti elencati nell’art. 3 del regolamento e il pagamento di un contributo di euro 500 per le televisioni e 250 per le radio. I soggetti tenuti alla richiesta di autorizzazione, con esclusione dei fornitori di servizi audiovisivi autorizzati all’estero, dovranno anche iscriversi presso il registro degli operatori di comunicazione (Roc) tenuto dall’AgCom.
Sia i fornitori in modalità lineare che on demand saranno assoggettati, oltre che ai regolamenti dell’AgCom in materia, anche alla disciplina relativa al diritto d’autore, agli obblighi di rettifica previsti per le televisioni e alle norme per la tutela dei minori, con obbligo di rispettare le fasce orarie per i bambini.

 

Per quanto riguarda l’applicabilità della normativa ai gestori di piattaforme di contenuti generati dagli utenti, come YouTube, rimangono valide le considerazioni già svolte precedentemente, in quanto il regolamento prevede l’esclusione dall’ambito di applicazione dei “servizi consistenti nella fornitura o distribuzione di contenuti audiovisivi generati da utenti privati a fini di condivisione o di scambio nell'ambito di comunità di interesse”, a meno chesussistano, in capo ai soggetti che provvedono all’aggregazione dei contenuti medesimi, sia la responsabilità editoriale, in qualsiasi modo esercitata, sia uno sfruttamento economico”, laddove la responsabilità editoriale può essere in qualsiasi modo esercitata, anche eventualmente, si deve ritenere, a mezzo una selezione dei video più belli. In tal modo i gestori dei cosiddetti user generated content diventano dei fornitori di servizi audiovisivi con tutti gli obblighi del caso, compreso il rispetto della rettifica e della fasce orarie per i minori, ma soprattutto, in contrasto con quanto prevede la direttiva ecommerce europea che vieta gli obblighi di monitoraggio preventivo, diverranno direttamente responsabili dei contenuti immessi dagli utenti.
È abbastanza evidente che tale scelta comporterà una rivisitazione delle modalità di funzionamento di tali servizi di condivisione video, e i loro gestori dovranno necessariamente fare i conti con le loro responsabilità ampliate, e dovranno attrezzarsi per controllare i contenuti immessi ed eventualmente rimuoverli. Tutto ciò porterà immancabilmente ad una stretta sui contenuti pubblicabili, con applicazione di una preventiva e del tutto personale censura che tenderà, ovviamente, a favorire i soggetti forti e sfavorire quelli deboli (i cittadini).
Del resto, sono proprio questi siti di condivisione che maggiormente danno fastidio ai canali televisivi tradizionali italiani, mentre le micro web tv o web radio per il momento sono solo delle realtà piccole che non realizzano una concorrenza effettiva, e per le quali si è creato una sorta di “riserva indiana” nella grande equiparazione tra web e televisioni, in modo che possano stare tranquille fino al momento in cui rimangono piccole realtà, ma nel momento in cui superano il fatidico tetto dei 100mila euro diverranno competitor di Rai e Mediaset, con tutte le conseguenze del caso.
Il problema è che si è voluto applicare la normativa per le televisioni anche alla rete, con esclusione di tutti quei soggetti che sono ancora piccoli per creare concorrenza alle televisioni, ma in tal modo si è estesa proprio quella normativa che ha portato al disastro delle attuali realtà televisive con la creazione e perpetuazione di semimonopoli e l’assenza di una reale ed effettiva concorrenza.
In ogni caso, le micro web tv sono delle realtà in continua crescita, tanto che nel 2010 si è avuto un aumento delle micro web tv pari al 52% rispetto al 2009, con una attenzione particolare alle realtà e alle notizie locali.

Un ultima questione ci sembra rilevante, un importante broadcaster televisivo ha chiesto al giudice, nell’ambito di un processo, di sollevare la questione di incostituzionalità relativamente al decreto Romani. Come già osservato in precedenza il decreto Romani non si limita, come avrebbe dovuto, a recepire la direttiva AVMS europea, ma ha introdotto una regolamentazione della comunicazione audiovisiva per la rete internet, che nella direttiva non era presente, con ciò, secondo alcuni, esso sarebbe incostituzionale per eccesso di delega.