Chi ha un blog o un sito Internet si pone spesso il problema se una foto ritraente una persona è o meno pubblicabile, poiché laddove la persona sia riconoscibile in foto, la sua fotografia è da considerarsi dato personale, per cui pubblicarla integra gli estremi del trattamento dei dati personali di cui alla legge sulla privacy.
Inoltre, entra in gioco anche la normativa sul diritto d’autore.
La legge sul diritto d’autore (legge n. 633 del 1941 e successive modifiche) stabilisce i limiti alla pubblicazione dei ritratti. Oltre ad essa si deve prendere in considerazione anche la normativa sulla privacy, per stabilire come gestire la pubblicazione di un ritratto online.
Il concetto di base è espresso nell’articolo 96 della legge sul diritto d’autore: “il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto e messo in commercio senza il consenso di questa…”. Salvo le disposizioni dell’art. 97: “non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali o quando la riproduzione è collegata ad avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico svoltisi in pubblico. Il ritratto non può tuttavia essere esposto, o messo in commercio, quando l’esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione o anche al decoro della persona ritrattata”. L’articolo 10 del codice civile dispone che “qualora l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia esposta, o pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l’autorità giudiziaria, su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso, salvo il risarcimento dei danni”.
Il volto di una persona ritratto in una fotografia è considerato dato personale, per cui è necessaria l’informativa privacy di cui all’art. 13 del regolamento europeo 679/2016. L’art. 83 del Regolamento europeo (GDPR) prevede, nel caso in cui venga omessa l’informativa all’interessato, l'applicazione di una sanzione amministrativa fino a 20 milioni o al 4% del fatturato annuo.
La regola è che il fotografo, affinché possa esporre, riprodurre o mettere in commercio il ritratto, deve ottenere il consenso della persona ritratta (o dei genitori nel caso di minori), laddove, ovviamente, la pubblicazione sul web equivale ad una pubblicazione vera e propria. In casi particolari l’immagine potrebbe diventare addirittura dato sensibile, in quanto fornisce informazioni sullo stato di salute della persona, se ritratta in ospedale, oppure sul suo orientamento religioso, se ritratta ad una funzione religiosa, e per essere trattato necessita del consenso scritto e informato della persona ritratta. La Cassazione ha chiarito che il consenso alla pubblicazione della propria immagine costituisce un negozio unilaterale, avente ad oggetto non il diritto all'immagine, personalissimo ed inalienabile, ma soltanto il suo esercizio. Ne consegue che il consenso alla pubblicazione è sempre revocabile, anche in difformità di quanto pattuito contrattualmente, salvo il diritto dell'altra parte al risarcimento del danno eventualmente occorsogli a seguito della revoca.
Ovviamente esistono delle eccezioni, dovute alla notorietà o all’ufficio pubblico del personaggio ritratto, da necessità di giustizia, scopi scientifici, didattici o culturali, oppure se la riproduzione della fotografia è collegata ad avvenimenti o cerimonie di interesse pubblico.
Nel caso di ritratto su commissione, se il committente è la persona ritratta, questa ha il diritto di riprodurre la fotografia anche senza il consenso del fotografo, a meno che non vi sia un patto contrario. Spetta comunque al fotografo un equo corrispettivo se il ritratto è utilizzato per fini commerciali.
Per comprendere meglio facciamo una casistica. Innanzitutto dobbiamo distinguere se il personaggio ritratto è famoso o meno.
Personaggio non famoso
Se il personaggio ritratto non è famoso, cioè è una persona qualsiasi (un amico, una persona fotografata per strada, eccetera), vi è un generale divieto alla pubblicazione della foto, per consentire alla persona in questione di mantenere il suo volto sconosciuto. Quindi, per non violare la privacy di quella persona, la foto che la ritrae non è mai pubblicabile, a meno che non si abbia un consenso alla pubblicazione.
Un ritratto di personaggio non famoso non è mai pubblicabile in assenza di consenso, non è pubblicabile su un sito web, non è pubblicabile nella vetrina di un negozio di fotografie, anche se la persona ritratta (ad esempio durante un matrimonio) è un cliente del fotografo. È possibile invece pubblicare (ma in questo caso non si parla di pubblicazione) la fotografia se e solo se la sua visione è ristretta ad una piccola cerchia di persone, come ad esempio se essa è esibita in una casa privata, oppure se è posta in una pagina web accessibile solo a poche persone dotate di password. In questo caso non è pubblicazione in senso stretto, per cui non vi è violazione della privacy.
La pubblicazione del ritratto è giustificata solo in presenza di necessità di giustizia o di polizia, di scopi scientifici, didattici e culturali, ovvero dal collegamento a fatti, avvenimenti o cerimonie di interesse pubblico. Però, l’interesse sociale alla conoscenza del fatto svoltosi in pubblico deve sussistere non solo al momento dello scatto della fotografia, ma anche successivamente per tutto il tempo della divulgazione della stessa.
Ovviamente, se la foto ritrae un minore, l’eventuale autorizzazione alla pubblicazione deve essere data dai genitori (se il consenso è di un solo genitore occorre quantomeno accertarsi che l'altro genitore non sia in disaccordo) o da eventuali tutori. Comunque è preferibile non pubblicare foto di minori, a meno che il volto non sia reso irriconoscibile. Il minore, comunque, può acconsentire dai 14 anni in su.
L’articolo 97 della legge n. 633 del 1941 afferma, peraltro, che “non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell’immagine è giustificata… da necessità di giustizia o di polizia” (è il caso dei bambini scomparsi o rapiti). In queste circostanze non c’è bisogno dell’assenso dei genitori, basta la disposizione del giudice di rendere note e, quindi, pubblicabili le immagini.
Sempre in relazione ai minori “è vietata la pubblicazione delle generalità e dell’immagine dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal reato fino a quando non sono divenuti maggiorenni”. È altresì vietata la pubblicazione di elementi che, anche indirettamente, possano comunque portare all’identificazione dei suddetti minorenni. Il tribunale per i minorenni, però, nell’interesse esclusivo del minorenne, oppure il minorenne che ha compiuto i sedici anni, può consentire la pubblicazione. Anche l’articolo 50, D.lgs. 196/2003 (Testo unico sui dati personali, o anche detto Codice della privacy), richiamato dall’articolo 13 del D.p.r. n. 448/1988 (approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), contiene il divieto di “pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire l’identificazione di un minore si osserva, oltre che nei procedimenti penali in cui il minore è coinvolto, anche in caso di coinvolgimento a qualunque titolo del minore in procedimenti giudiziari in materie diverse da quella penale”.
Personaggio non famoso in luogo pubblico
Nel caso in cui si ritraggano delle persone non famose in luoghi pubblici o eventi pubblici si deve distinguere. Se la foto riguarda il luogo pubblico (ad esempio un palazzo, una chiesa) oppure è per documentare l'evento, e i personaggi vengono ritratti accidentalmente, cioè non sono loro l’oggetto della foto, allora la pubblicazione è possibile anche senza autorizzazione, anche se le persone siano riconoscibili, ma si deve trattare di una foto del luogo pubblico e dell’evento, non di foto delle persone. In sostanza il personaggio deve poter essere eliminato senza che la foto sostanzialmente perda la sua caratteristica.
Nel caso in cui, invece, siano le persone ritratte nella foto, anche in un luogo pubblico, cioè le persone sono l’oggetto della foto (ritratte in luogo pubblico ma isolate dal contesto, e in evidenza), allora si tratta di ritratto e occorre il consenso delle persone ritratte per la pubblicazione, e questo indipendentemente dalla dimensione del personaggio nella foto.
Ovviamente se il volto non è riconoscibile, non sussiste problema di privacy e la foto può essere pubblicata senza alcuna autorizzazione. Questo vale anche se delle persone è ritratta una parte del corpo, poiché la privacy riguarda la riconoscibilità della persona per la massa, che è legata al volto non a particolari anatomici, pure se peculiari.
Se l'evento è privato (es. recita scolastica), occorre il consenso per la pubblicazione della foto.
Immagini pubblicate per finalità culturali o didattiche
E’ sempre possibile la pubblicazione essendo tale caso previsto espressamente dalla legge. È il caso specifico dei trattati medici. Ovviamente la fotografia non deve ledere in alcun modo la dignità della persona ritratta.
Personaggio famoso
Se la foto ritrae un personaggio famoso (cantante, attore, politico, sportivo, o qualsiasi altro elemento che abbia reso il suo volto già conosciuto al pubblico a cui verrà mostrato con la pubblicazione), poiché la normativa tende a lasciare il volto di una persona sconosciuto al pubblico, allora la norma in questo caso non ha ragione di essere applicata, per cui in linea di massima è sempre possibile la pubblicazione, con alcune eccezioni, ma la diffusione dell’immagine di persona notoria senza il consenso dell’interessato è lecita solo se risponde ad esigenze di pubblica informazione, con lo scopo di far conoscere al pubblico l’aspetto del personaggio in questione e di documentare visivamente notizie che la riguardano, purché non sia lesa la reputazione del personaggio famoso.
Non è possibile in alcun modo utilizzare il volto di un personaggio famoso per la pubblicità di prodotti (merchandising) in assenza di sua autorizzazione, poiché la normativa limita la pubblicazione ai casi di informazione, e non di pubblicità. Nel momento in cui detta divulgazione avvenga per fini diversi, ovvero a scopo di lucro, la mancanza di consenso da parte dell’interessato rende illecito tale comportamento, obbligando l’autore al risarcimento del danno ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile. Quindi non si può utilizzare il volto di un personaggio famoso per fare pubblicità.
Nemmeno è possibile pubblicare foto di personaggi famosi il cui contesto sia lesivo per il buon nome o la dignità del personaggio. Per cui non è possibile pubblicare foto dei personaggi famosi in atteggiamenti come accade generalmente nelle riviste di gossip, anche se le riviste in questione ne compensano il rischio con i maggiori introiti.
Tutela e risarcimento dei danni
Ovviamente l’illecita pubblicazione dell’immagine altrui, quindi in assenza di consenso oppure non collegata a fatti di interesse pubblico, obbliga al risarcimento dei danni non patrimoniali, sia ai sensi dell’articolo 10 del codice civile, sia ai sensi dell’articolo 29 della legge 675 del 1996 (nel caso in cui sia configurata anche la violazione del diritto alla privacy), sia in virtù della protezione costituzionale dei diritti inviolabili della persona, di cui all’articolo 2 della Costituzione. La protezione costituzionale, infatti, è in grado di dar luogo a risarcimento del danno non patrimoniale ai sensi dell’articolo 2059 del codice civile. Comunque la violazione della normativa sulla privacy comporta una automatica responsabilità ai sensi dell’articolo 2050 del codice civile, essendo considerato il trattamento dei dati personali come un’attività pericolosa ai sensi del suddetto articolo.
L’illecita pubblicazione obbliga anche al risarcimento dei danni patrimoniali che consistono nel pregiudizio economico che la vittima abbia risentito dalla pubblicazione, purché di tale pregiudizio si dia la prova. In ogni caso spetta alla vittima una somma corrispondente al compenso che avrebbe potuto ricevere nel caso in cui avesse dato il consenso alla pubblicazione dell’immagine, compenso che generalmente viene valutato in via equitativa.
È ovviamente foriera di risarcimento anche la pubblicazione di un ritratto altrui che sia tale da arrecare pregiudizio all’onore, alla reputazione, al decoro della persona. Per aversi illecito civile è sufficiente che la pubblicazione leda anche solo il decoro della persona ritratta, dovendosi riferire tale concetto a tutte le qualità diverse da quelle m orali, come al dignità fisica o intellettuale o professionale di una persona. Perché da tale pubblicazione discenda anche la punibilità a titolo di diffamazione, quindi sia configurato un reato, è indispensabile la lesione della reputazione della persona interessato, dovendosi intendere per reputazione l’opinione sociale di una persona.
Diritto di cronaca
Perché si abbia diffamazione punibile occorre che l’immagine pubblicata non sia scriminata dal diritto di cronaca. Tale diritto è esercitato a condizione che sussistano tre requisiti, la veridicità (la notizia pubblicata sia vera), la pertinenza (esista un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti in relazione alla loro attualità e utilità sociale), la continenza (l’informazione venga mantenuta nei giusti limiti della più serena obiettività).
Quindi occorre che l’immagine sia riportata nell’ambito di un contesto informativo vero, non alterato e senza strumentalizzazioni o accostamenti strumentali, e che esista un interesse pubblico alla conoscenza della notizia, tale da prevalere sull’esigenza di riservatezza (privacy) dell’interessato.
Diritto di satira
Il diritto di satira entra in gioco nel momento in cui il ritratto viene pubblicato in assenza di consenso, e non sussista copertura del diritto di cronaca. La satira costituisce una critica impietosa basata su una rappresentazione che enfatizza e deforma la realtà. Espressione naturale della satira è la caricatura, cioè la consapevole e accentuata alterazione dei tratti somatici, morali e comportamentali di una persona. Può aversi satira anche attraverso l’accostamento di una fotografia a uno scritto di commento o una didascalia.
La satira differisce dal diritto di cronaca in quanto fine a se stessa, cioè tesa a suscitare ilarità non invece a diffondere una notizia o elevare una critica.
Il diritto di satira è scriminato in quanto esercizio della libertà di espressione del pensiero, tutelata dalla Costituzione.
Ovviamente, date le sue peculiarità, non è possibile applicare alla satira gli stesi limiti della cronaca, a meno che essa non si faccia veicolo di informazione, e in questo caso dovrà esercitarsi su un fatto vero, anche se alterato nella sua manifestazione esterna, al fine di suscitare ilarità.
In ogni caso la satira non si può mai sottrarre al limite della continenza, pur con i limiti ovvi dovuti ai caratteri propri della satira. Quindi la satira non può essere utilizzata come strumento per un attacco gratuito alla persona che ne costituisce oggetto, così da esporla al disprezzo e al ludibrio del pubblico. È pacifico, però, che la circostanza che l’interessato sia una persona pubblica lo rende per questo meno sensibile all’aggressione critica altrui, così che possono legittimarsi espressioni satiriche più incisive rispetto a persone non pubbliche.
Deve altresì essere tenuto in conto il mezzo di espressione utilizzato. Per aversi satira non scriminata, infatti, e quindi una lesione della reputazione, il pubblico deve attribuire un minimo di attendibilità allo strumento, per cui in presenza di una trasmissione esclusivamente satirica, assolutamente non ritenuta attendibile o credibile, difficilmente si può avere una lesione della reputazione.