Pubblicazione delle sentenze e privacy

Pubblicazione sentenze onlineCon un provvedimento pubblicato il 4 gennaio nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 2011, il Garante per la protezione dei dati personali ha finalmente riscritto le regole sull’informazione giuridica. In particolare si tratta delle linee guida che regolano la pubblicazione di sentenze e provvedimenti giurisdizionali su riviste giuridiche, cd e dvd, nonché siti istituzionali, con una particolare attenzione ai minori coinvolti in vicende processuali.

Le leggi che riguardano la privacy in Italia sono due, e piuttosto risalenti nel tempo, e cioè la legge 675 del 1996 e il decreto legislativo 196 del 2003, che ha sostituito la prima, anche detto Codice della Privacy. L’applicazione di queste leggi all’ambito dell’informazione giuridica sui giornali ed online ha sempre dato adito a dubbi e controversie. Secondo la prima stesura delle norme, ad esempio, era obbligo dei giornalisti chiedere il consenso ai protagonisti dei fatti di cronaca, con ciò innescando un ovvio contrasto con l’art. 21 della Costituzione, il quale stabilisce che la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Questa circostanza, poi ovviamente superata, rende l’idea di come l’ufficio del Garante possa essere stato subissato di istanze relative al trattamento dei dati personali effettuato pubblicando sui giornali, riviste giuridiche od anche in rete, sentenze o provvedimenti giurisdizionali.

Da queste premesse nascono le nuove linee guida che hanno, appunto, il compito di regolamentare tali pubblicazioni, da un lato favorendo la più ampia diffusione delle pronunce dell’autorità giudiziaria (oltre a lodi ed arbitrati), dall’altro tutelando i soggetti coinvolti nelle vicende oggetto di tali pronunce.

Vi è da precisare subito che le linee guida non si applicano all’attività giornalistica e non incidono sulle norme processuali. Il trattamento dei dati è effettuato dai giornalisti anche senza il consenso degli interessati previsto dagli articoli 23 e 26 del codice privacy. Mentre l’autorità giudiziaria non è soggetta a tali linee guida nelle sue normali attività processuali, come la redazione e il deposito delle sentenze.

 

In sintesi, quindi, la magistratura, Cassazione, tribunali e corti d’appello, può rilasciare copie integrali delle sentenze ai giornalisti senza oscurare i nomi degli imputati, in quanto le sentenze sono atti pubblici pronunciati “in nome del Popolo Italiano”, come ha ricordato la Suprema Corte. Ma volendo pubblicare una sentenza su una rivista di informazione giuridica è necessario oscurare i dati personali. Tale obbligo, però, non vale per la cronaca giudiziaria, poiché quest’ultima deve assicurare il diritto d’informazione dei cittadini, essenziale per il concreto esercizio della sovranità popolare.
Fermo restando, quindi, i limiti del diritto di cronaca ed in particolare il principio dell’essenzialità dell’informazione, nell’ambito dell’attività giornalistica si possono trattare dati personali, anche sensibili o giudiziari, senza una preventiva autorizzazione, ma si è tenuti a rispettare le specifiche norme giuridiche in materia, le regole deontologiche e i vincoli posti dal codice della privacy. Ad esempio non possono essere pubblicati i nomi delle persone violentate, come previsto dall’art. 734 bis del codice penale, non possono essere pubblicati i dati identificativi di un minore, né i dati di un soggetto che ha contratto l’aids, né quelli delle parti di procedimenti in materia di rapporti di famiglia o di stato delle persone. È ovvio che vanno oscurati anche i dati relativi ad altre persone dalle quali si potrebbe risalire ai minori o gli altri soggetti tutelati. Inoltre, si deve esercitare particolare cautela relativamente ai dati idonei a rivelare lo stato di salute e le tendenze sessuali delle persone, nonché il domicilio di un cittadino. È altresì vietato pubblicare il numero di cellulare di una persona.

Le suddette linee guida regolano anche la possibilità, per chiunque sia interessato, di rivolgere un'istanza al giudice, prima della conclusione del processo, con la quale chiedere che, in caso di riproduzione del provvedimento per finalità di informazione giuridica, siano oscurati le generalità e ogni altro elemento in grado di identificarlo, precisando i motivi legittimi di tale richiesta. Se l’istanza è accolta viene annotato sull’originale della sentenza, e spetta a chi riceve la copia della sentenza disporre l’oscuramento delle generalità nel caso volesse pubblicarla, non alla magistratura.
L’anonimizzazione può comunque essere disposta d’ufficio dal giudice nei casi in cui la diffusione di informazioni particolarmente delicate possa arrecare danno alla vita sociale dell'interessato.

Si tenga presente che il riferimento non è all’attività di un giornalista, bensì all’attività giornalistica, in quanto ci si riferisce generalmente a tutti coloro che esercitano la libertà di manifestazione del pensiero, e non solo ai giornalisti iscritti all’albo.