Del decreto che istituisce l’albo degli installatori di router e dispositivi di rete avevamo già detto, ed eravamo in attesa di conoscere i contenuti del regolamento attuativo, nel quale si sarebbe dovuto precisare, tra le altre cose, i requisiti per l’iscrizione all’albo degli installatori, e soprattutto i “casi in cui, in ragione della semplicità costruttiva e funzionale delle apparecchiature terminali e dei relativi impianti di connessione, gli utenti possono provvedere autonomamente alle attività” di installazione, allacciamento e manutenzione degli impianti.
Ora il Dipartimento per le Comunicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico ritiene opportuno avviare una procedura di consultazione pubblica sulla bozza del decreto ministeriale con il regolamento attuativo, al fine di acquisire commenti ed osservazioni in merito, da far pervenire entro il 15 aprile.
Come già detto il decreto prevede che “i lavori di installazione, di allacciamento e di collaudo delle apparecchiature terminali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1) del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 198, finalizzati alla realizzazione di un impianto interno di comunicazione elettronica, nonché i lavori di manutenzione o di trasformazione” debbano essere “eseguiti dalle imprese titolari di autorizzazione generale per l'installazione e la fornitura di reti pubbliche di comunicazione elettronica per l’espletamento del servizio telefonico accessibile al pubblico”.
Nel decreto viene, inoltre, precisato che le norme attuative sarebbero state emanate con altro decreto, che è appunto oggetto di questa consultazione.
Il decreto ministeriale precisa, quindi, che per poter ottenere l’autorizzazione generale, e cioè l’iscrizione all’apposito albo, le imprese devono avere un direttore dei lavori in possesso di diploma tecnico, non meno di 3 operai, appositi locali, l’iscrizione alla camera di commercio. In ogni caso l’abilitazione vale per 3 anni.
Secondo il decreto “le imprese realizzano gli impianti interni di comunicazione elettronica secondo la regola dell'arte”, aggiungendo che gli impianti devono essere realizzati “in conformità alla normativa vigente”, precisando ulteriormente che “gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola dell'arte”. Insomma il criterio della regola dell’arte sembra del tutto superfluo, come anche la precisazione che le imprese “sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi” impianti, cosa del tutto ovvia.
Ciò che appare interessante è quanto riportato nell’articolo 9 a proposito dei controlli. Secondo tale articolo, infatti, “l’utente consente l’accesso ai propri locali al personale del competente Ispettorato territoriale del Ministero munito di tessera di riconoscimento, nelle ore diurne dei giorni lavorativi, per la verifica sugli impianti interni di comunicazione elettronica e sulle apparecchiature terminali collegate”. Ciò vuol dire che l’utente non può impedire il controllo dell’ispettore sugli impianti interni, e se l’ispettore verifica che l’impianto interno di comunicazione elettronica è stato realizzato da un soggetto non autorizzato, commina una sanzione amministrativa all’utente, da 15.000 a 150.000 euro, diffidandolo a ricondurre a conformità l’impianto nel termine massimo di 60 giorni.
Se l’utente, invece, rifiutasse la verifica, l’ispettore comunicherebbe la cosa all’operatore di comunicazione, il quale potrebbe anche distaccare il suo apparecchio dalla rete.
Di contro, se l’impianto, pur realizzato da soggetto autorizzato, risulta non conforme alla normativa, la multa viene comminata all’impresa, che rischia anche la cancellazione dall’albo.
Ovviamente a questo punto sorge il dubbio se tale obbligo di servirsi di un installatore abilitato valga non solo per le aziende ma anche per gli utenti privati. A tal proposito soccorre l’articolo 10 che elenca le esclusioni, e prevede che “gli utenti possono provvedere autonomamente all’esecuzione dei lavori di cui all’articolo 2, comma 2, quando l’impianto interno di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla sua complessità e dalla larghezza di banda offerta dall’operatore di rete, ha una capacità non superiore a dieci punti di utilizzo finale e l’allacciamento dell’impianto stesso alla rete pubblica di comunicazione elettronica richiede il solo inserimento del connettore nel relativo punto terminale di rete”. Il secondo comma aggiunge che “il solo allacciamento diretto di un terminale ad un punto di utilizzo finale non richiede l’intervento di imprese di cui all’articolo 2, comma 2”, cioè autorizzate.
Quest’ultima è la norma più attesa dai privati, norma che ci precisa cosa potremo fare in casa nostra e cosa dovremo necessariamente lasciare ad una impresa autorizzata.
In realtà la norma non è chiarissima, in quanto consente al privato di poter procedere alle attività indicate nel decreto, quando l’impianto interno di comunicazione elettronica “ha una capacità non superiore a dieci punti di utilizzo finale”.
Il “punto di utilizzo finale”, secondo quanto chiarisce il medesimo decreto, è la “terminazione, a valle di un impianto interno di comunicazione elettronica, dalla quale è possibile usufruire di uno o più servizi di comunicazione elettronica, attraverso un collegamento a filo, radio, ottico o attraverso altri mezzi elettromagnetici. Nel caso in cui il terminale per la fruizione del servizio di comunicazione elettronica è direttamente allacciato alla rete pubblica di comunicazione elettronica, il punto di utilizzo finale coincide con il punto terminale di rete”. Il “punto terminale di rete”, invece, è “il punto fisico a partire dal quale l'abbonato ha accesso ad una rete pubblica di comunicazione”.
Le formule utilizzate dal legislatore sono piuttosto burocratiche, ma in linea di massima possiamo ritenere che il punto di utilizzo finale sia il punto di collegamento fisico tra il computer (o altra apparecchiatura) e un modem o router (cioè l’interfaccia verso la rete privata, come una presa ethernet, o usb, od un’antenna wifi), mentre il punto terminale di rete è il punto fisico di accesso alla rete di comunicazione (cioè l’interfaccia verso la rete pubblica). I due punti vengono fatti coincidere se il terminale è collegato direttamente alla rete pubblica, mentre in caso di reti interne (più computer collegati tra loro con unico accesso ad internet) i due sono separati.
Se la situazione è in questi termini, si può dire che un router od un access point con la capacità di più di 10 punti di accesso necessita per l’installazione di un operatore iscritto all’albo. Il problema è di capire se si tratta di capacità fisica (porte), o logica (possibilità di gestire più accessi contemporaneamente), poiché molte apparecchiature hanno molti punti di accesso anche se solo alcuni di questi vengono realmente utilizzati.
La norma, infatti, parla di capacità, non di utilizzo effettivo, per cui sembrerebbe ovvio che un access point con più di 10 punti di accesso, che è la normalità, non può essere installato od allacciato dal solo utente, come spesso, invece, accade oggi.
Anche volendo ritenere dubbia la questione, l’inciso successivo potrebbe tagliare la testa al classico toro, precisando che un utente può provvedere autonomamente se, oltre al requisito dei punti di utilizzo finale non superiori a 10, “l’allacciamento dell’impianto stesso alla rete pubblica di comunicazione elettronica richiede il solo inserimento del connettore nel relativo punto terminale di rete”. Si potrebbe ritenere, quindi, che l’applicazione di password sia qualcosa in più del semplice allacciamento (si tratta di configurazione) e renda necessario l’installatore specializzato.
Non dimentichiamo, infatti, che impostare una password è necessario, in quanto la mancata protezione della propria connessione wifi è una negligenza che potrebbe determinare una corresponsabilità dell’intestatario della connessione wifi nel caso in cui terzi la utilizzino per compiere atti illeciti.
Parrebbe, quindi, che in molti casi anche gli utenti privati debbano servirsi di installatori specializzati, non potendo allacciare od installare da soli i dispositivi di comunicazione elettronica. In tal modo la norma ritiene che un numero elevato di interfacce verso la rete interna determini una complessità dell’apparecchiatura tale da rendere pericoloso per l’utente singolo la sua installazione, mentre invece, più correttamente, probabilmente si dovrebbe ritenere che la complessità dipenda dalle interfacce verso la rete pubblica.
A questo punto è ovvio che le speranze di una normativa in materia maggiormente rivolta verso la semplificazione, la trasparenza, la chiarezza e la deburocratizzazione, con questo decreto siano state disattese.
Mentre la direttiva europea, dalla quale discende la normativa in questione, nasce con lo scopo di liberalizzare il settore impedendo l’introduzione di barriere all’ingresso di questo mercato, il decreto italiano sembra proprio che sorga con la volontà di limitare la concorrenza introducendo l’ennesimo albo, fissando dei paletti che danneggeranno di sicuro le piccole realtà, come l’equiparazione degli installatori ai titolari di autorizzazione generale per l'installazione e la fornitura di reti pubbliche di comunicazione elettronica che dovrebbe comportare l’obbligo, da parte di un access provider che vuole continuare a fare anche l’installatore, di pagare le stesse cifre di un operatore telefonico, cifre molto più elevate.
Invece di limitare i vincoli e lasciare al mercato una regolamentazione del settore, laddove questo tipo di attività, specialmente per quanto riguarda le piccole realtà non è effettivamente pericolosa per le reti pubbliche, dato le correnti minime in gioco, si è voluto complicare ulteriormente il tutto. Finché si parla di impianti elettrici, di caldaie o simili, un controllo appare necessario, ma in tale mercato può risultare del tutto eccessivo, bastando l’obbligo di apparecchiature omologate.
Vero è che la precedente normativa era sostanzialmente simile, ma parliamo di norme del 1992, che nell’ambito informatico sono paragonabili ad eoni. Allora le connessioni internet erano poche ed era sempre il fornitore di connessione a fare l’allacciamento, oggi si entra in un negozio, si compra il router o il modem, lo si porta a casa e si procede da soli con l’allacciamento, risparmiando soldi e guadagnando tempo, perché se si dovesse attendere che l’access provider invii i suoi tecnici probabilmente si dovrebbe attendere mesi.
In quest’ottica tale normativa appare anche l’ennesimo disincentivo allo sviluppo della rete, burocratizzando eccessivamente le connessioni ad internet.
Insomma l’Europa va da una parte, noi invece preferiamo riproporre, peggiorandola, la medesima normativa di 20 anni fa. Adesso attendiamo l’albo degli installatori di frigoriferi, l’albo degli avvitatori di lampadine, e chissà quali altre meraviglie il legislatore ha in serbo per il nostro futuro!