Sorge l’obbligo di ritornare sulla questione dei trailer (ma in genere i video con musica) per i quali la Siae sta chiedendo in questi giorni a tutti i siti online il pagamento dei diritti, per la necessità di chiarire un aspetto della convenzione tra Siae e le associazioni di categoria.
In tale convenzione, infatti, si precisa che non sono soggetti ai diritti d’autore i siti che utilizzano “i trailers in modalità "redirect" (reindirizzamento), ovverosia mediante link generati automaticamente dai motori di ricerca di uso generale e/o mediante link che consistano in un mero reindirizzamento ad un sito esterno a quello dell’esercente (ad esempio al sito della casa di distribuzione)”. Questo paragrafo ha fatto sorgere qualche dubbio in merito ad una presunta discrasia con i contenuti embeddati da YouTube, i quali, secondo quanto asserito dal responsabile della Siae, dovrebbero comunque pagare i diritti. In realtà si tratta solo di una differenziazione tecnica.
Il contenuto embeddato da YouTube fa sì che il video sia letteralmente inglobato nel sito ospite (embeddante), per cui non vi è una vera e propria distinzione tra il sito e il video medesimo, il quale video è visionabile senza nemmeno dover lasciare il sito e portarsi sulla corrispondente pagina di YouTube, secondo la cosiddetta tecnica del framing.
Nell’altra ipotesi, quella del reindirizzamento (redirect), si tratta invece di un mero link testuale che porta al sito esterno (YouTube in questo caso), per cui al fine di visionare il video si deve per forza lasciare il blog che contiene il link.
La differenza tra i due casi è evidente, nel primo caso la diffusione o comunicazione al pubblico avviene direttamente nel sito ospitante, nel secondo caso soltanto nel sito che contiene materialmente il video (YouTube). Quindi, secondo la posizione della Siae i siti devono pagare i diritti se ospitano contenuti embeddati da YouTube (cioè diffondono o comunicano al pubblico il video), ma non se ospitano solo link testuali, con redirect a YouTube, perché in quest’ultima ipotesi non vi è alcuna comunicazione al pubblico da parte del blog.
Il diritto di diffusione, comunicazione al pubblico o messa a disposizione, uno dei diritti economici nei quali si scompone il diritto d’autore, ha per oggetto l’impiego di un mezzo di diffusione a distanza, nel nostro caso la rete, e comprende la messa a disposizione del pubblico dell’opera in maniera che sia fruibile da ciascuno dal luogo e nel momento di sua scelta. Nel caso specifico della rete si dovrebbe parlare più correttamente di messa a disposizione del pubblico, perché i video on demand vengono visualizzati dagli utenti nel momento in cui essi scelgono di vederli (interattività). Per ogni diffusione è necessaria la relativa autorizzazione degli autori e di coloro che hanno partecipato alla realizzazione dell’opera, e di conseguenza devono essere corrisposti i relativi compensi. Il presupposto per il versamento del compenso è la diffusione dell’opera a scopo di lucro in un luogo pubblico o aperto al pubblico, tutte caratteristiche che generalmente si incontrano nella messa a disposizione in rete, dove però manca la compresenza e la contemporaneità.
Il diritto di comunicazione al pubblico è il risultato di una lunga evoluzione normativa e dell’adeguamento alle nuove tecnologie. Le nuove tecnologie portano a confondere il diritto di riproduzione, il diritto di distribuzione e quello di comunicazione al pubblico, con ovvie difficoltà nel distinguere ciò che è sfruttamento “pubblico” dallo sfruttamento “privato” dell’opera artistica (la fruizione dell’opera, infatti, può avvenire ad opera di ogni singolo utente ed in momenti differenti ma potenzialmente da parte di un numero elevatissimo di soggetti), ed ecco perché nella riunione del WIPO del 1995 si propose la cosiddetta “umbrella solution”, per ovviare a tali problemi.
La soluzione di compromesso adottata fu nello stabilire un obbligo, per tutti gli Stati partecipanti alla Convenzione, di garantire un diritto esclusivo di autorizzare ogni sfruttamento di opere protette che si attui attraverso trasmissioni a richiesta (on demand), con alcune ragionevoli eccezioni.
Ecco quindi le descrizioni neutrali inserite, a seguito del dibattito nel WIPO e confluite nell’articolo 8 del trattato, all’interno prima delle direttive europee e poi nella legislazione nazionale.
Il risultato è una norma che precisa lo scopo per il quale gli atti vengono compiuti, nel caso specifico il rendere disponibile un’opera su di una rete interattiva (“diritto di messa a disposizione del pubblico”), anche se tale disponibilità è la conseguenza di una serie di atti complessi.
In tal modo l’art. 16 della legge 633 del 1941 è stato modificato così: “1. Il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico sul filo o senza filo dell’opera ha per oggetto l’impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radiodiffusione, la televisione ed altri mezzi analoghi e comprende la comunicazione al pubblico via satellite, la ritrasmissione via cavo, nonché le comunicazioni al pubblico codificate con condizioni particolari di accesso; comprende altresì la messa a disposizione del pubblico dell’opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente”.
Sulla scorta di tale norma, risultato di complesse elaborazioni nell’ambito del WIPO, ogni comunicazione che renda disponibile un’opera su di una rete telematica necessita di una esplicita autorizzazione, e del conseguente pagamento dei diritti agli autori.
Le direttive lasciano ai singoli Stati membri la facoltà di decidere il punto ove porre il confine tra utilizzazione privata e pubblica, confine che per l’Italia si trova nell’articolo 15 della legge sul diritto d’autore, il cui secondo comma recita così: “2. Non è considerata pubblica l’esecuzione, rappresentazione o recitazione dell’opera entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o dell’istituto di ricovero, purché non effettuate a scopo di lucro”.
La regola generale è, quindi, che qualsiasi comunicazione al di fuori dei soggetti indicati dall’articolo 15, comunque essa avvenga e a qualunque fine (anche non commerciale), rileva per il diritto d’autore.
Con queste premesse sembra ovvio che anche l’embed di video da YouTube sarebbe soggetto al pagamento dei diritti per gli autori dell’opera, per cui potremmo dire che ha ragione il responsabile della Siae quando sostiene che l’embed deve essere regolarizzato separatamente.
In realtà la questione, come sempre purtroppo, è più complessa, perché in genere si ritiene che il framing (come l’embed su altro sito) non generi violazioni del diritto d’autore proprio perché il contenuto non è copiato sul sito ospitante, purché sia chiaro che si tratti di contenuto esterno incorporato, e vi sia una autorizzazione al framing, in assenza di ciò potrebbe rilevarsi una concorrenza sleale. Un video di YouTube presenta un logo ad indicare che si tratta di contenuto esterno, e molti di essi sono già predisposti con codice per l’embed, per cui appare evidente che l’autorizzazione possa ritenersi implicita.
A completamento di ciò, come leggiamo su Webnews, possiamo ricordare che YouTube garantisce i suoi video sulla base degli accordi che ha stretto con la Siae nel 2010, accordi che coprono, sulla base di quanto detto sopra, anche l’embed su siti esterni.
Per capire come funziona il tutto, pensiamo che nel momento in cui un video viene caricato sul noto portale, gli algoritmi di Google, in particolare il tool Content Id, riconoscono il video e la titolarità dei diritti, in modo da consentire ai detentori (che hanno un accesso privilegiato a YouTube) di valutare se rimuovere il video oppure se monetizzarlo, eventualmente anche scegliendo di rimuovere il codice di embed. Nel primo caso è ovvio che il detentore del copyright potrà agire per la violazione dei suoi diritti nei confronti di chi ha caricato il video, nel secondo, invece, sceglie di monetizzare il contenuto di sua proprietà, così avvalendosi della licenza di YouTube. In questo caso la licenza di YouTube coprirebbe anche la condivisione del video su altri siti, a meno che il codice di embed non sia stato rimosso, ad indicare che il detentore dei diritti non vuole condividere il contenuto su altri siti.
Ovviamente rimane l’ipotesi della rimozione del video, che farebbe sorgere una responsabilità del soggetto che ha immesso il video su YouTube, ma anche del sito che ha condiviso il video medesimo per il tempo di condivisione. Ma al di là di questa ipotesi sembra potersi dire che nei casi di framing (embed) da YouTube, l’accordo del 2010 legittima l’incorporazione su sito esterno, con YouTube che già paga i diritti per i video per ogni streaming del video (fino a 4 millesimi di euro per streaming di video musicale). Non si capisce, infatti, per quale motivo i diritti debbano essere pagati due volte, se alla fine è YouTube che ottiene i vantaggi (in termini di pubblicità) dalla comunicazione al pubblico del video.
In conclusione appare sempre più pressante l’esigenza di rivedere le norme del diritto d’autore, in particolare di modificare il succitato articolo 15, in modo eventualmente di restringere la cosiddetta esecuzione pubblica, casomai limitandola ai casi prettamente commerciali.
In ogni caso si spera che chi di dovere faccia chiarezza una volta per tutte, altrimenti l’ovvia alternativa per i siti che non vogliono aprire contenziosi con la Siae, o che semplicemente non possono permetterseli economicamente, è di rimuovere tutti i video, con conseguente danneggiamento dell’intero settore del cinema, compreso i clienti della Siae!