La nuova disciplina italiana sul telemarketingsi scontra con la normativa europea in materia, e la Commissione Europea apre una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia.
L’Italia ha recepito la normativa europea con il decreto legge 135 del 2009, convertito con modificazioni nella legge 166 del 2009, che ha introdotto il principio dell’opt-out, in base al quale è il cittadino che deve comunicare di non consentire alle comunicazioni pubblicitarie, mentre prima si applicava il principio dell’opt-in, in base al quale si presumeva il non consenso alle comunicazioni commerciali, salvo la possibilità del cittadino di comunicare un espresso e preventivo consenso a tali comunicazioni.
Con la legge in questione, quindi, si sono invertite le posizioni, e deve essere il cittadino che non vuole seccature ad attivarsi in tempo. Tale modifica è stata giustificata per salvare le aziende che operano nel settore (call center), anche se, a ben vedere, la maggior parte di tali aziende sono già delocalizzate al di fuori dell’Italia. Questo aspetto è particolarmente preoccupante, in quanto in tal modo si produce il trasferimento dei nostri dati personali all’estero.
Comunque, il principio dell’opt-out è consentito dalle direttive comunitarie, tanto che è adottato anche in Francia e nel Regno Unito. La norma europea lascia libertà agli Stati di adottare misure in materia, purché siano appropriate per garantire, gratuitamente, che le comunicazioni indesiderate non siano permesse in assenza di consenso.