Contratto telematico
Il ricorso alla rete Internet per la conclusione di contratti di vario genere, da un lato agevola e riduce i tempi delle negoziazioni, ma dall’altro lato determina una serie di problematiche relative alle modalità di conclusione dei contratti e alla prova degli stessi.
Il contratto telematico, o anche contratto online, è un accordo tra persone fisiche o giuridiche che instaurano rapporti negoziali utilizzando la rete Internet per manifestare la propria volontà contrattuale. Il contratto online, quindi, si caratterizza per le modalità informatiche di conclusione, cioè per il fatto che l’incontro delle volontà negoziali avviene online, tra soggetti fisicamente distanti.
Questo tipo di contratto è assolutamente legittimo ed ammissibile, in quanto l’art. 1322 del codice civile lascia ampia libertà alle parti di concludere contratti anche non oggetto di una normativa specifica, purché ritenuti meritevoli di tutela dal nostro ordinamento giuridico. Inoltre, tale tipologia di contratto è espressamente prevista dall’art. 11 del DPR 513 del 1997: “I contratti stipulati con strumenti informatici o per via telematica mediante l’uso della firma digitale secondo le disposizioni del presente regolamento sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge”.
Ovviamente il contratto online è perfettamente lecito a meno che non si tratti di materia per la quale la legge prevede la forma ad substantiam, come nel caso di contratti di prestazione di servizi finanziari. In tali casi deve intervenire il legislatore al fine di regolamentare il contratto, e nello specifico per i servizi finanziari è prevista la necessità del documento cartaceo.