Il decreto legge n. 135 del 2009, detto decreto Ronchi, in materia di pubblicità telefonica diventa legge nonostante i dubbi del Garante per la privacy, ed introduce una nuova disciplina per le promozioni commerciali a mezzo telefono nei confronti di quegli abbonati il cui numero fisso è pubblicato sull’elenco.
In base alla nuova normativa, chi non vuole ricevere chiamate commerciali sul suo numero fisso pubblicato in elenco, si dovrà iscrivere in un registro nazionale. L’iscrizione potrà avvenire secondo modalità che saranno definite dal Governo in un successivo decreto.
Le aziende intenzionate a fare tele marketing potranno, quindi, consultare il registro al fine di reperire nominativi che non consentono all’invio di tale pubblicità. L’invio di pubblicità a nominativi indicati nell’elenco, quindi a persone contrarie, comporterà multe salate.
La norma prevede che deve essere il cittadino ad attivarsi, per farsi inserire in un apposito elenco negativo, a seguito della quale iscrizione scatta il divieto di inviare al suddetto comunicazioni commerciali. Prima la normativa era al contrario, era il cittadino che doveva preventivamente comunicare l’assenso all’invio di comunicazione commerciali, in difetto si presumeva che il cittadino non consentisse tali comunicazioni, per cui l’azienda non poteva inviare comunicazioni se non a cittadini che si fossero attivati in tal senso, adesso il carico ed il fastidio di attivarsi passa al cittadino. L’azienda può inviare comunicazioni commerciali, a meno che il cittadino non abbia comunicato espressamente di non volerle ricevere. È di lampante evidenza che questa normativa è decisamente peggiorativa per il cittadino.
Le norme prevedono inoltre un azzeramento della situazione, cioè chi in precedenza aveva comunicato di non voler essere disturbato potrà essere contattato, salvo che si attivi nuovamente per comunicare di nuovo il dissenso all’invio delle comunicazioni commerciali.
Adesso si dovrà stabilire, con norma secondaria, chi dovrà istituire e gestire il registro, poiché l’ente in questione non è stato ancora individuato. Il fatto che lo stesso Garante non è stato incluso nell’elenco di coloro che dovranno occuparsi dell’istituzioni di questo registro, la dice lunga sull’obiettivo della suddetta legge, che in teoria dovrebbe essere una maggiore tutela dei consumatori, ma nei fatti probabilmente non è così.
Il registro in questione dovrebbe essere affidato ad un soggetto pubblico, ma è altresì possibile che sia istituito da un soggetto pubblico ma poi affidato in gestione ad un soggetto privato. Le conseguenze di questa seconda scelta sembrano ovvie, in sostanza si affideranno i dati personali dei cittadini ad un privato. Non essendoci incompatibilità previste per legge, potrebbe addirittura darsi l’ipotesi che il registro venga affidato ad un soggetto che si occupa di direct marketing o tele marketing.
Il punto non è di poco conto, visto che la tutela dei cittadini dipenderà esclusivamente dalla possibilità di questi ultimi di poter provare di aver tempestivamente chiesto l’inserimento del proprio nominativo nel registro negativo, cioè il registro dei consumatori che non vogliono essere importunati da telefonate di pubblicità.
Quindi tutto dipenderà dalle modalità previste dal decreto attuativo per l’istituzione del registro, che dovranno tutelare il cittadino e la possibilità di provare la sua volontà espressa. Cosa accadrebbe se il gestore potesse semplicemente sostenere di non aver mai ricevuto la comunicazione di tale volontà ?
Altro punto da chiarire è la previsione che “l'iscrizione nel registro non precluda i trattamenti dei dati altrimenti acquisiti e trattati nel rispetto degli articoli 23 e 24” ovvero previo consenso degli interessati o nei casi in cui il consenso non deve essere richiesto. Detta previsione vorrebbe dire che se il cittadino ha in precedenza espresso il consenso al trattamento, cioè ha autorizzato l’invio di pubblicità, e successivamente comunica al registro di non consentire più il trattamento, l’azienda di tele marketing potrebbe invocare il trattamento dei dati altrimenti acquisiti, e inviare comunque, sulla base di quei dati, pubblicità.
In sostanza parrebbe non prevista la possibilità di revocare una volta per tutte precedenti consensi.
Un ultimo elemento riguarda la motivazione che sta alla base della suddetta legge. Si è detto in sostanza che tale legge sarebbe necessaria per evitare ripercussioni su un comparto industriale in crisi, quale quello dei call center. Ebbene tale motivazione pare del tutto strumentale, in quanto è un dato di fatto che la maggioranza dei call center smobilitano dall’Italia per trasferirsi all’estero, in quanto in tal modo costano di meno. Allora, si salvano i call center italiani, oppure quelli stranieri?
Ulteriori profili di incertezza riguardano, poi, le modalità di trattamento dei nostri dati personali da parte dei call center istituiti all’estero.
Una buona notizia è che da aprile è stato attivato un numero verde anti spam, al quale gli utenti si possono rivolgere per denunciare eventuali molestie di comunicazioni commerciali ricevute per telefono. I contatti sono i seguenti: il numero verde 800.732.999, i due numeri di fax 803.308.386 e 803.308.388, e i due siti web 187.it e 191.it. Gli utenti dovranno comunicare data, ora e gestore (o agente) responsabile della chiamata.