Telemarketing: all’Europa così non piace

telemarketingLa nuova disciplina italiana sul telemarketing si scontra con la normativa europea in materia, e la Commissione Europea apre una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia.
L’Italia ha recepito la normativa europea con il decreto legge 135 del 2009, convertito con modificazioni nella legge 166 del 2009, che ha introdotto il principio dell’opt-out, in base al quale è il cittadino che deve comunicare di non consentire alle comunicazioni pubblicitarie, mentre prima si applicava il principio dell’opt-in, in base al quale si presumeva il non consenso alle comunicazioni commerciali, salvo la possibilità del cittadino di comunicare un espresso e preventivo consenso a tali comunicazioni.
Con la legge in questione, quindi, si sono invertite le posizioni, e deve essere il cittadino che non vuole seccature ad attivarsi in tempo. Tale modifica è stata giustificata per salvare le aziende che operano nel settore (call center), anche se, a ben vedere, la maggior parte di tali aziende sono già delocalizzate al di fuori dell’Italia. Questo aspetto è particolarmente preoccupante, in quanto in tal modo si produce il trasferimento dei nostri dati personali all’estero.
Comunque, il principio dell’opt-out è consentito dalle direttive comunitarie, tanto che è adottato anche in Francia e nel Regno Unito. La norma europea lascia libertà agli Stati di adottare misure in materia, purché siano appropriate per garantire, gratuitamente, che le comunicazioni indesiderate non siano permesse in assenza di consenso.

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Adesso l’art. 130 del codice della privacy, come modificato dall’art. 20 bis, legge 20.11.2009 n. 166, prevede che “in deroga a quanto previsto dall'articolo 129, il trattamento dei dati di cui all'articolo 129, comma 1, mediante l'impiego del telefono per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), è consentito nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione, con modalità semplificate e anche in via telematica, mediante l'iscrizione della numerazione della quale è intestatario in un registro pubblico delle opposizioni”.
Il registro delle opposizioni deve essere istituito con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, “attribuendo l’istituzione e la gestione ad un ente o organismo pubblico titolare di competenze inerenti alla materia”, il quale ente può utilizzare risorse proprie oppure affidarne la gestione a terzi. In ogni caso le modalità di funzionamento del registro devono consentire “ad ogni utente di chiedere che sia iscritta la numerazione della quale è intestatario secondo modalità semplificate ed anche in via telematica o telefonica”. Inoltre devono essere previste “modalità tecniche di funzionamento e di accesso al registro mediante interrogazioni selettive che non consentano il trasferimento dei dati presenti nel registro stesso, prevedendo il tracciamento delle operazioni compiute e la conservazione dei dati relativi agli accessi”, e che “l’iscrizione abbia durata indefinita e sia revocabile in qualunque momento, mediante strumenti di facile utilizzo e gratuitamente”.

Quindi, deve essere possibile l’iscrizione al registro al fine di poter annotare il proprio dissenso alle chiamate pubblicitarie, sia attraverso una semplice raccomandata, sia attraverso la rete internet o per via telefonica. Il gestore del registro sarà tenuto a registrare il dissenso, fornendo una attestazione relativa alla suddetta annotazione.
Il problema è che al momento il registro non esiste ancora, per cui siamo in regime transitorio. La procedura di infrazione europea, infatti, si concentra proprio sulla mancata istituzione di un registro dove i cittadini possono iscrivere il loro dissenso, e la possibilità, concessa nella fase transitoria, che le società di telemarketing costituiscano i loro database utilizzando dati contenuti negli elenchi telefonici pubblici, anche in assenza di un esplicito consenso, quindi con violazione della normativa in materia di privacy.

Adesso lo Stato italiano avrà due mesi per rispondere all’Europa. Se la risposta non dovesse esserci, o non fosse ritenuta soddisfacente, la Commissione potrebbe emanare un parere motivato in materia e, successivamente, inviare gli atti alla Corte di Giustizia. Nel frattempo, essendo in campagna elettorale, i cittadini ricevono telefonate pubblicitarie da parte dei candidati.