Telemarketing: il registro delle opposizioni

telemarketingCome già raccontato, il governo italiano ha modificato il regime in tema di telemarketing, recependo la normativa europea con il decreto legge 135 del 2009, convertito con modificazioni nella legge 166 del 2009, che all’art. 20 bis ha introdotto il regime dell’opt out in sostituzione del regime dell’opt in. Cioè, con la nuova normativa è il cittadino che deve comunicare di non consentire alle comunicazioni pubblicitarie, mentre prima si applicava il principio in base al quale si presume il non consenso alle comunicazioni commerciali, salvo la possibilità del cittadino di comunicare un espresso e preventivo consenso a tali comunicazioni. È abbastanza evidente che il nuovo regime è peggiorativo rispetto al precedente, ma il governo ha difeso la modifica e anche molte aziende, ovviamente, lo fanno.

In realtà la nuova normativa non è piaciuta all’Europa per come è configurata, focalizzandosi le critiche su due elementi: innanzitutto il registro delle opposizione, dove i cittadini possono far annotare il dissenso alla chiamate pubblicitarie, non è ancora stato istituito (e probabilmente senza la procedura d’infrazione non lo avremmo visto per molto tempo, visto che doveva entrare in vigore entro 6 mesi dal novembre 2009), e poi sul fatto che è concesso, nella fase transitoria, quindi in assenza del registro suddetto (e questo potrebbe essere il motivo per il suo ritardo), alle società di telemarketing di costituire i loro archivi di numeri telefonici da chiamare utilizzando dati contenuti negli elenchi telefonici pubblici, anche in assenza di un esplicito consenso, quindi con violazione della normativa in materia di privacy.


A seguito della procedura di infrazione dell’Europa lo Stato italiano ha dovuto avviare l’istituzione del registro delle opposizioni che dovrebbe entrare in vigore a breve. In attuazione della legge 166 del 2009 è stato quindi emanato il regolamento per il registro delle opposizioni tramite il Dpr n. 178 del 2010, che entrerà in vigore dal 17 novembre 2010. Fino alla data di entrata in vigore del registro resta valida la disciplina transitoria, prevista del decreto del 24 febbraio 2009 che autorizza le telefonate commerciali indesiderate usando i numeri presenti negli elenchi telefonici pubblici formati prima del 1 agosto del 2005, regime transitorio che potrebbe dare adito a molti abusi in materia.
In verità bisogna anche ricordare che il Garante della privacy ha sostenuto che il regime di proroga deve ritenersi venuto meno alla data del 24 maggio (cioè alla scadenza dei 6 mesi dalla legge 166 del 2009), per cui, secondo il Garante, in questa fase sarebbe necessario il consenso del cittadino per potergli inoltrare telefonate pubblicitarie.

Al 17 novembre, invece, parte il regime transitorio previsto dal dpr 178 del 2010 che prevede varie fasi. Si avrà innanzitutto una consultazione dei telemarketer (30 giorni), poi l’attuazione degli elementi tecnici del registro (altri 30 giorni), regolamentando l’accesso dei telemarketer al medesimo, ed infine l’attuazione degli elementi tecnici per l’iscrizione degli utenti al registro (ulteriori 30 giorni). Quindi, il registro dovrebbe entrare in vigore dopo 90 giorni dal 17 novembre, cioè verso fine febbraio del 2011, anche se è probabile che ci siano slittamenti.

Secondo la normativa il registro delle opposizioni è una banca dati che conterrà nome e numero di telefono di tutti coloro che manifesteranno il loro dissenso a ricevere chiamate a scopo promozionale o di ricerca di mercato. È importante capire che finché non vi sarà iscrizione a tale registro saranno lecite le telefonate pubblicitarie. Ovviamente a tale registro potranno, anzi dovranno accedere le società di telemarketing, in quanto dovranno sempre tenere conto degli iscritti per non incorrere in sanzioni.
Il registro delle opposizioni dovrebbe essere realizzato dal Ministero dello Sviluppo economico, ma potrà anche essere affidato, sia come realizzazione che come gestione, ad un soggetto privato, mantenendo al Ministero la vigilanza sulla corretta gestione. L’ovvia conseguenza è che i dati dei cittadini, un enorme database di nomi e numeri di telefono, sarà affidato ad un soggetto privato. Non essendoci incompatibilità previste per legge, potrebbe addirittura darsi l’ipotesi che il registro venga affidato ad un soggetto che si occupa proprio di tele marketing, e il punto non è certo secondario se teniamo conto che la tutela dei cittadini dipenderà esclusivamente dalla possibilità di questi ultimi di poter provare di aver tempestivamente chiesto l’inserimento del proprio nominativo nel registro. Teniamo altresì presente che la gestione del registro deve essere, sulla base della legge (art. 6 del dpr 178 del 2010), senza scopo di lucro, per cui viene da chiedersi quale soggetto privato si potrebbe interessare ad un business che non offre alcun guadagno, e quindi appare abbastanza ovvio che solo le aziende già interessate al settore del telemarketing potrebbero avere qualche vantaggio da tale gestione.
Il fatto che il registro non sia stato affidato al Garante per la privacy da adito a dubbi sugli obiettivi effettivi della legge, che non appaiono realmente mirati ad una tutela dei cittadini, quanto piuttosto ad avvantaggiare aziende private. Tanto è vero che “l'iscrizione di un abbonato nel registro non impedisce comunque il trattamento dei suoi dati per le predette finalità da parte di soggetti che li abbiano raccolti da fonti diverse dagli elenchi telefonici, nel rispetto del Codice della privacy”, come si legge nella relativa pagina del Ministero dello Sviluppo. Ciò vuol dire che anche l’iscrizione al registro non garantirà il cittadino dal subire assalti alla propria privacy a colpi di telefonate indesiderate. Pensiamo ai casi in cui l’utente firma un contratto per attivare una utenza fissa o cellulare, nel quale contratto solitamente sono inserite clausole di autorizzazione all’invio di pubblicità. L’utente distratto riceverà comunque le telefonate moleste anche se è regolarmente iscritto al registro.
Ed è proprio quest’ultimo punto che viene visto come un toccasana da parte delle aziende che ritengono comunque l’istituzione del registro come “lo strumento che rischia di rovinare la festa al sempre più proficuo mercato del telemarketing italiano”. Teniamo presente che il regime di opt out senza l’istituzione di un registro, registro tra l’altro imposto dall’Europa, avrebbe consentito alle aziende di telemarketing di telefonare a chiunque senza alcun timore!

Quindi, dal momento della realizzazione del registro l’azienda di telemarketing dovrà consultare tale registro al fine di verificare se i cittadini dei quali l’azienda detiene a vario titolo il nominativo e il numero di telefono, si sono iscritti, e quindi dovranno essere espunti dal loro archivio personale.
Dal canto suo l’utente abbonato all’elenco telefonico con numero che risulti in chiaro, se non vuole  ricevere telefonate pubblicitarie indesiderate procede all’iscrizione, gratuita, al registro secondo modalità telematiche, oppure a mezzo di una telefonata, una raccomandata od un fax.
Al Garante rimane solo il potere di accedere al registro per eseguire controlli sull’organizzazione, il funzionamento e per verificare che non vi siano state violazioni del diritto di opposizione, potendo imporre anche delle sanzioni, di cifre tra diecimila (cifra ridotta dai ventimila originari proprio dalla legge del 2009) e 120mila euro, triplicabili in base alle condizioni economiche del contravventore, cifre che comunque non appaiono un reale deterrente.

Adesso non resta che attendere la realizzazione effettiva del registro e valutare il suo funzionamento al fine di verificare se i numerosi dubbi in materia sono destinati a rimanere tali, oppure a tradursi in criticità per l’intero impianto normativo.