La legge n. 47 del 1948 regolamenta l’attività della stampa.
Questa legge è nata ben prima dell’introduzione della rete Internet, per cui si pone il problema di verificare quali delle sue norme siano applicabili, ed entro quali limiti, anche alle testate editoriali online, specialmente in considerazione della sentenza 31022 del 2015 della Cassazione a Sezioni Unite, che si è occupata approfonditamente della materia. Il primo problema è definire cosa è esattamente un giornale, o una testata editoriale.
Definizione di stampa
L’articolo 1 della legge del 1947 definisce stampe o stampati “tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione”. A parte questo non c'è nel nostro ordinamento una vera e propria definizione di stampa o giornale.
A tale fine non soccorre nemmeno l’articolo 1 della legge 62 del 2001 che definisce il prodotto editoriale come “il prodotto ... destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, ... con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici”.
Per poter chiarire è necessario risalire a fonti di tipo diverso, dottrinarie e giurisprudenziali, in tal modo possiamo definire, con qualche approssimazione e semplificazione, il giornale o prodotto editoriale come un qualsiasi prodotto fornito dei requisiti ontologico (la struttura) e finalistico (gli scopi della pubblicazione) propri di un giornale (Cass. SSUU 31022/2015).
Per quanto riguarda la struttura, generalmente un giornale si ritiene contraddistinto da una testata costituente elemento identificativo, e da una periodicità regolare, cioè il prodotto deve essere aggiornato ad intervalli regolari. In tal senso, quindi, distingueremo un quotidiano, un settimanale, un mensile, ecc..., anche se il concetto non deve essere inteso in senso letterale, per cui un mensile rimane tale anche se non esce sempre lo stesso giorno del mese.
Il secondo requisito si intende presente nei prodotti caratterizzati dalla raccolta, dal commento e dall’elaborazione critica di notizie di attualità (cronaca, economia, costume, politica) dirette al pubblico. Sono esclusi i supporti che riproducono esclusivamente suoni e voci, e i prodotti destinati all’informazione aziendale, sia ad uso interno che presso il pubblico (un sito web che presenta al pubblico una azienda stessa e i suoi prodotti è esclusa dall’ambito applicativo della legge).
La diffusione al pubblico è altro elemento essenziale, per cui si possono escludere senz’altro i prodotti (come le mailing list) riservati solo agli iscritti, anche se si tratta di un numero consistente.
Testata editoriale online
Nel dibattito relativo all’applicabilità della normativa sulla stampa alla rete, dopo le prime incerte pronunce la giurisprudenza (Cass. sezione V, 24 marzo 2016 n. 12536, che richiama espressamente la sentenza 31022 del 2015) ha ritenuto estensibili le norme sulla stampa a tutte le testate giornalistiche telematiche funzionalmente assimilabili a quelle tradizionali. Quindi, in sostanza, un sito web per poter essere considerato un giornale online deve essere "caratterizzato da una testata, diffuso ed aggiiornato con regolarità, organizzato in una struttura con un direttore responsabile, una redazione e un editore registrato presso il registro degli operatori della comunicazione, finallizzata all'attività professionale di informazione diretta al pubblico, cioè di raccolta, commento e divulgazione di notizie di attualità e di informazioni da parte di soggetti professionalmente qualificati" (Cass. SSUU, 18 novembre 2016 n. 23469).
Una mera differenza strutturale, derivante dal mezzo utilizzato per la diffusione (il web invece che la carta) non può certo impedire l’applicabilità delle norme sulla stampa a siti che presentano le medesime caratteristiche. Pertanto, il giornale online, al pari di quello cartaceo, non può essere soggetto a sequestro preventivo nel caso di commissione del reato di diffamazione a mezzo stampa.
Ma da questo non è possibile ricavare una generale applicabilità delle norme sulla stampa a siti che hanno un carattere meramente volontaristico (Cassazione, sentenza 10535 del 2008). Quindi, non rientrano nel concetto di stampa i nuovi mezzi di manifestazione del pensiero destinati ad essere trasmessi per via telematica, come forum e blog, newsletter, newsgroup, mailing list e social network.
Legge 62 del 2001
La legge n. 62 del 7 marzo 2001 ha esteso la nozione di prodotto editoriale anche al mondo digitale, tuttativa estendendo solo gli obblighi di informazione e di registrazione per finalità di carattere amministrativo. Ai sensi dell'articolo 1 “per prodotto editoriale, ai fini della presente legge, si intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici”.
Il comma 3 dello stesso articolo prevede poi che “al prodotto editoriale si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Il prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto, è sottoposto, altresì, agli obblighi previsti dall’articolo 5 della medesima legge n. 47 del 1948”.
L’articolo 2 stabilisce che nella pubblicazione di tipo professionale devono essere presenti i dati utili all’individuazione dei soggetti coinvolti nella realizzazione della pubblicazione medesima, cioè:
- nome e domicilio dell’editore, se esiste (per i siti web generalmente coincide con l’autore);
- nome del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile;
- luogo e anno della pubblicazione;
- nome e domicilio dello stampatore (per i siti web è il fornitore di hosting).
Il direttore e il vice direttore responsabile, ovviamente, devono essere giornalisti iscritti all’albo dei giornalisti, anche se la legge professionale (art. 46 della legge 3 febbraio 1963, n. 69) parla di “giornale quotidiano” e non prodotto editoriale.
Lo stampatore è il provider, cioè il soggetto che concede “l’accesso alla rete, nonché lo spazio nel proprio server per la pubblicazione dei servizi informativi realizzati dal fornitore di informazioni” (Trib. Cuneo, 23 giugno 1997). Comunque, la mancata indicazione dello stampatore non fa scattare il reato di stampa clandestina (Cass. pen., sez. I, 12 ottobre 1993).
Registrazione presso il tribunale
L’articolo 5 della legge sulla stampa prevede la registrazione presso la cancelleria del tribunale del luogo in cui la pubblicazione viene effettuata, obbligo non meramente amministrativo, ma funzionale a individuare le resposanbilità civili, penali, amministrative collegate alla pubblicazione, e a rendere operative le garanzie costituzionali previste per la stampa.
A tal fine occorre il deposito di tutta una serie di documenti, taluni meramente dichiarativi, altri comprovanti il possesso in capo al proprietario e al direttore, o al vice direttore responsabile, del possesso di determinati requisiti, tra cui l’essere iscritto all’albo dei giornalisti.
Per la registrazione occorre il deposito di una dichiarazione con le firme autenticate del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile dalla quale risultino il nome e il domicilio di essi e della persona che esercita l'impresa giornalistica se diversa dal proprietario, nonché il titolo e la natura della pubblicazione.
Nella natura della pubblicazione rientra l'indicazione del carattere (politico, informativo, sindacale, sportivo, ecc...) e della periodicità della pubblicazione.
Qualora manchino i presupposti della testata e della periodicità, rimarrebbero comunque gli obblighi di cui all’articolo 2, cioè inserire le indicazioni sull’autore e il fornitore di hosting.
Registro degli Operatori di Comunicazione
Il R.O.C. (Registro degli Operatori di Comunicazione), istituito dalla legge n. 249 del 31 luglio 1997 e tenuto presso l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCom), raccoglie i dati dei soggetti che operano nel settore della radiotelevisione, delle telecomunicazioni e della stampa. L'iscrizione al ROC è obbligatoria solo nell’ipotesi in cui il proprietario della pubblicazione voglia avvalersi delle forme di finanziamento previste dalla legge 62 del 2001.
L’articolo 16 della legge n. 62 del 2001, esonera dall’iscrizione al registro presso il tribunale i soggetti tenuti all’iscrizione al R.O.C.
Le finalità delle registrazioni sono differenti, quella presso il tribunale serve a individuare le responsabilità (civili, penali, amministrative) collegate alle pubblicazioni, anche telematiche, mentre la registrazione presso l’AGCom tutela la trasparenza del settore editoriale tradizionale e digitale (articolo 21 della Costituzione, comma 5: “La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica”), e condiziona l’inizio delle pubblicazioni.
Nel R.O.C., quindi, verranno annotati i nomi degli editori, ma non delle testate giornalistiche che fanno capo ai singoli editori, che vanno nel registro presso il Tribunale.
Registrazione della testata editoriale
Il legislatore, con l’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 ha precisato che “La registrazione della testata editoriale telematica è obbligatoria esclusivamente per le attività per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 62”, cioè se intendono avvalersi di contributi statali.
Secondo alcuni tale norma dovrebbe essere intesa nel senso che non è richiesta la registrazione dei prodotti editoriali telematici nel registro presso il tribunale, altri la intendono solo con riferimento alla registrazione al R.O.C., poiché ritenendo il riferimento al registro presso il tribunale si snaturerebbe l’intera normativa in materia di stampa sostituendo un obbligo pubblicistico con un mero onere a fini privatistici (per ottenere le provvidenze).
L’articolo 1, comma 3, della legge n. 62 del 2001, precisa infatti che “il prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto, è sottoposto, altresì, agli obblighi previsti dall’articolo 5 della medesima legge n. 47 del 1948”.
Franco Abruzzo interpreta il quadro normativo ritenendo che l’obbligo di registrazione presso il Tribunale sussisterebbe, quindi, solo in presenza di una pubblicazione con periodicità regolare. Per questo sono sorti gli innumerevoli disclaimer sui siti web con la precisazione: “Il presente sito non è un prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare”.
È pacifico comunque che non si può chiedere la registrazione di un portale online, ma solo della sezione che diffonde informazioni presso il pubblico legate all’attualità, contraddistinta da una periodicità regolare e da una testata costituente elemento identificativo del prodotto.
Nel 2010 il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Como, con un provvedimento in sede cautelare, ha sostenuto che le testate editoriali online non hanno l’obbligo di registrazione al registro della stampa tenuto presso le cancellerie dei tribunali se non chiedono fondi allo Stato ai sensi della legge 62 del 2001, abbracciando così la tesi riduttiva suesposta.
Con la “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale”, si precisa ulteriormente che per le testate online realizzate unicamente su supporto informatico e diffuse unicamente per via telematica, i cui editori non abbiano fatto domanda di provvidenze, contributi o agevolazioni pubbliche e che conseguano ricavi annui da attività editoriale non superiori a 100mila euro, non sussiste alcun obbligo di registrazione al registro della stampa tenuto dal tribunale, né al R.O.C., né sono soggetti agli obblighi di cui alla delibera dell'AGCom n. 666/08 del 26 novembre 2008.
Per ricavi annui da attività editoriale si intendono i ricavi derivanti da abbonamenti e vendita in qualsiasi forma, ivi compresa l’offerta di singoli contenuti a pagamento, da pubblicità e sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati.
Riassumendo
- le pubblicazioni non periodiche, che sono paragonabili ad un libro di cui si stampano nel tempo successive edizioni ma non sono accomunabili ad una rivista, hanno l’obbligo di indicare il nome e domicilio dell’autore e del fornitore di hosting.
- le pubblicazioni periodiche, diffuse al pubblico con periodicità e caratterizzate da una testata costituente elemento identificativo del prodotto, oltre a tutte le indicazioni di cui all’articolo 2 della legge sulla stampa (indicazione del nome e domicilio dell’autore, luogo e anno della pubblicazione, nome e domicilio dello stampatore o fornitore di hosting per le pubblicazioni online, e, se esiste, dell’editore, ecc..., con in più l’indicazione del numero di partita IVA, ai sensi dell’art. 35 del DPR 633/72), devono essere iscritte al registro della stampa presso il tribunale del luogo di pubblicazione, e devono anche avere un direttore responsabile, iscritto all’ordine dei giornalisti (professionista o pubblicista). L’indicazione della periodicità accanto alla testata è un ulteriore obbligo per questo tipo di pubblicazioni.
- le imprese editoriali che intendono avvalersi delle provvidenze per l’editoria devono iscriversi al ROC, iscrizione che esonera dall’iscrizione nel registro della stampa, per cui non occorre un direttore responsabile.
- le pubblicazioni esclusivamente online, sono soggette all'iscrizione al registro della stampa solo se chiedono le provvidenze economiche per l'editoria, oppure se hanno ricavi annui uguali o superiori ai 100mila euro. In base alla sentenza della Cassazione n. 31022 del 2016 in realtà le pubblicazioni telematiche sarebbero soggetto sempre a registrazione, tranne i casi in cui abbiano ricavi inferiori ai 100mila euro l’anno.
- le pubblicazioni giornalistiche in edizione sia cartacea che telematica, sotto lo stesso a marchio editoriale, non sono soggetto a doppia registrazione ma è sufficiente la prima e poi una comunicazione al ROC, come previsto dal decreto legge 63 del 2012 (convertito in legge 16 luglio 2012 n. 103).