Il Corriere della Sera con un articolo dal titolo ad effetto, “Sul web liberi tutti”, da conto del provvedimento di dissequestro del sito internet Nadirpress.net, avente caratteristiche di quotidiano online. Il sito era stato sottoposto a sequestro per ordine della Procura di Como circa un mese prima, in quanto, secondo il magistrato procedente, una testata editoriale online sarebbe soggetta agli obblighi della legge sulla stampa e in particolare all’obbligo di registrazione presso il tribunale previsto dall’art. 5 della legge sulla stampa, per cui l’imputazione contestata era di “stampa clandestina”.
Il responsabile del sito impugna il provvedimento di sequestro e il legale fa opportunamente presente l’esistenza dell’art. 7 comma 3 del Decreto legislativo 70 del 2003 il quale così recita: “La registrazione della testata editoriale telematica è obbligatoria esclusivamente per le attività per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 62”. Il giudice per le indagini preliminari, in accoglimento dell’impugnazione, e poiché il sito in questione non aveva mai fatto richiesta di tali provvidenze, dissequestra il sito ritenendo che la registrazione a cui si riferisce l’articolo sia la registrazione presso la cancelleria del tribunale.
La normativa in materia, in verità, non appare proprio chiarissima, al punto che la stessa procura (ma procuratore diverso), che aveva inizialmente sottoposto a provvedimento cautelare il sito, in sede di impugnazione da parte del legale di nadirpress.it, si è dichiarata favorevole al dissequestro sostenendo che “Il senso della scelta operata dal legislatore nel 2003 pare essere proprio quello di escludere per le testate telematiche l’obbligo di registrazione… la ratio si può ravvisare nella considerazione dei peculiari connotati di dinamicità e agilità propri della pubblicistica online”.
Riassumendo brevemente la normativa, notiamo che la legge n. 62 del 7 marzo 2001 ha esteso la nozione di prodotto editoriale anche al mondo digitale, sancendo, all’art. 1, che: “Per prodotto editoriale, ai fini della presente legge, si intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici”.
Quindi, in teoria un sito o un blog ben potrebbe essere inteso come prodotto editoriale, se sussistono gli elementi propri del giornale.
Il comma 3 dello stesso articolo prevede inoltre che: “Al prodotto editoriale si applicano le disposizioni di cui all’ articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Il prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto, è sottoposto, altresì, agli obblighi previsti dall’articolo 5 della medesima legge n. 47 del 1948”.
L’articolo 2 della legge n. 47 del 1948, cioè la legge sulla stampa, stabilisce che nelle pubblicazioni di tipo professionale devono essere presenti i dati utili all’individuazione dei soggetti coinvolti nella realizzazione della pubblicazione medesima, cioè editore, direttore e stampatore, dove il secondo deve essere un giornalista iscritto all’albo. L’art. 5, invece, prevede l’obbligo di registrazione presso la cancelleria del tribunale del luogo in cui la pubblicazione viene effettuata. La seconda parte della disposizione è abbastanza chiara nell’imporre la registrazione in tribunale ove sussistano congiuntamente i due presupposti della “testata” e della “periodicità”. Qualora manchino tali presupposti, rimarrebbero comunque a carico della testata editoriale online gli obblighi di cui all’articolo 2.
La finalità della registrazione presso il tribunale è di individuare le responsabilità (civili, penali, amministrative) collegate alle pubblicazioni, anche telematiche, mentre la registrazione al R.o.c. (registro degli Operatori di Comunicazione), istituito dalla legge n. 249 del 31 luglio 1997 e tenuto presso l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, registro nel quale si raccolgono i dati dei soggetti che operano nel settore della radiotelevisione, delle telecomunicazioni e della stampa, tutela la trasparenza del settore editoriale tradizionale e digitale con finalità antitrust e finanziarie (le provvidenze all’editoria). Si veda a tal proposito l’articolo 21 della Costituzione che, al comma 5 dichiara: “La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica”. Nel R.o.c., quindi, vengono annotati i nomi degli editori, ma non delle testate giornalistiche che fanno capo ai singoli editori, che andranno invece nel registro presso il tribunale.
In questo quadro normativo si inserisce l’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 che ha specificato: “La registrazione della testata editoriale telematica è obbligatoria esclusivamente per le attività per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 62”, cioè se intendono avvalersi delle provvidenze all’editoria.
Rifacendosi ad una interpretazione puramente letterale, poiché l’unico registro per “testate” è quello presso il tribunale, mentre il R.o.c. è il registro degli editori, si potrebbe intendere che la registrazione in questione sarebbe quella presso il tribunale, per cui la norma stabilirebbe che non è più richiesta la registrazione dei prodotti editoriali telematici presso il tribunale. In tal modo però, si sarebbe snaturata l’intera legislazione sulla stampa, sostituendo un obbligo di natura pubblicistica, con la precipua finalità di individuare le responsabilità in caso di illeciti, con un semplice onere, presupposto per l’accesso alle provvidenze editoriali, e statuendo un doppio binario normativo a seconda del mezzo utilizzato per fare informazione professionale.
Data la scarsa verosimiglianza di tale tesi si potrebbe invece ritenere che la registrazione di cui alla norma sopra richiamata sia in realtà riferita al R.o.c., per cui rimarrebbe comunque in capo alle testate editoriali online l’obbligo della registrazione al registro della stampa presso il tribunale, che sussisterebbe, però, solo in presenza di una pubblicazione con periodicità regolare, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 62 del 2001.
Per tale motivo, infatti, si sono diffusi sui siti web i disclaimer che precisano: “Il presente sito non è un prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare”, così allontanando l’obbligo di registrazione al registro tenuto dal tribunale.
In tale confuso quadro si inserisce adesso il provvedimento di dissequestro del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Como, il quale sostiene che le testate editoriali online non hanno l’obbligo di registrazione al registro della stampa tenuto presso le cancellerie dei tribunali se non chiedono fondi allo Stato ai sensi della legge 62 del 2001, così sposando la prima delle tesi suesposte.
Considerato che si tratta di un provvedimento cautelare e non di merito, e dato che la normativa poco aiuta a chiarire gli obblighi imposti, ci sembra un po’ troppo presto per poter trarre qualsiasi considerazione di lungo respiro in merito.