Tutela delle fotografie in rete

Tutela delle fotografie in rete

Opere fotografiche

Le fotografie sono opere d’ingegno protette sulla base della normativa sul diritto d’autore, laddove, però, il diritto d’autore è limitato alla protezione della sola forma espressiva dell’opera, e non si estende alla realtà raffigurata. Ciò vuol dire che è impossibile vietare la realizzazione di altre raffigurazioni della medesima realtà, a meno che, ovviamente, non vi siano motivi ulteriori, come un contratto di esclusiva che vincola quella modella oppure quell’opera in particolare. Per quanto riguarda, infatti, le opere d’arte, ne è vietata la raffigurazione se non sono ancora scaduti i diritti di sfruttamento economico previsti dal diritto d’autore.

Nel caso in cui una fotografia raffiguri una persona entra in gioco anche la disciplina della privacy poiché la sua immagine, se riconoscibile, costituisce dato personale che non può essere diffuso senza il suo consenso. In casi particolari l’immagine potrebbe diventare dato sensibile, in quanto fornisce informazioni sullo stato di salute della persona, se ritratta in ospedale, oppure sul suo orientamento religioso, se ritratta ad una funzione religiosa, e per essere trattato necessita del consenso scritto e informato della persona ritratta.

Le opere fotografiche godono di ampia tutela determinata dal semplice atto creativo dell’opera dell’ingegno, atto che fa nascere il diritto d’autore in capo all’autore dell’opera senza necessità alcuna di ulteriori attività o registrazioni. Le opere fotografiche, quindi, sono tutelate non in quanto originali, ma a condizione che siano espressione del’attività creativa e personale dell’autore.
Il diritto di paternità dell’opera, previsto dall’articolo 20 della legge sul diritto d’autore, consente all’autore di un opera di rivendicarne la paternità anche dopo la cessione dei diritti economici.
La normativa, inoltre, non prevede limitazioni per gli autori che hanno deciso di non rivelare la loro identità, servendosi di uno pseudonimo, in quanto il nostro ordinamento riconosce alla pseudonimo la stessa valenza del nome (articoli 7 e 9 del codice civile).

La normativa prevede che le opere protette non possano essere rielaborate, modificate o inserite come parti di nuove creazioni senza il consenso dell’autore, a meno che l’opera finale si possa considerare opera a sé stante, completamente diversa da quella di partenza e ad essa non apparentabile.
In ogni caso, la protezione demandata dal diritto d’autore scade trascorsi 70 anni dalla morte dell’autore dell’opera, ma in tutti gli Stati è previsto il principio che rende libera, sotto certe circostanze, l’utilizzazione di materiale coperto da diritti d’autore, a fini didattici, di ricerca scientifica, di critica o di discussione, purché siano rispettati i diritti morali, principalmente il diritto di paternità dell’opera.



Categorie di fotografie

La normativa che riguarda le opere fotografiche risulta abbastanza complessa, e prevede tre categorie distinte di fotografie, con differente protezione, a seconda dell’apporto creativo del fotografo, che consiste nella scelta del soggetto, nella prospettiva, nelle luci e nelle tecniche di post produzione.

Le opere fotografiche (o anche foto artistiche), previste dall’articolo 2 della legge sul diritto d’autore, sono fotografie che si caratterizzano per un apprezzabile apporto creativo personale dell’autore, e per questo godono della protezione piena, cioè fino a 70 anni dalla morte dell’autore. Sono, quindi, assimilabili a tutte le altre opere dell’ingegno, e la loro tutela non è subordinata ad alcuna formalità (quale l’indicazione del titolare dei diritti e dell’anno di realizzazione accanto alla foto).
Per potere considerare una fotografia come opera fotografica, l’opera deve essere originale e creativa nella forma, intesa sia come forma interna, cioè la risultanza di combinazione di campo, prospettiva, luce e colore, attraverso i quali il fotografo traduce il proprio personale modo di vedere la realtà, sia come forma esterna, cioè il soggetto rappresentato. È ovvio che il contenuto, essendo parte della realtà, non può essere di per sé originale, e quindi è del tutto irrilevante questo aspetto ai fini dell’apprezzamento dello sforzo creativo.
Per poter distinguere, quindi, tra un’opera fotografica ed una fotografia semplice, occorre che sia possibile riconoscere nella fotografia l’impronta di un fotografo piuttosto che un altro.

Le fotografie semplici, previste dall’articolo 87 della legge sul diritto d’autore, sono fotografie dove non è ravvisabile un particolare sforzo creativo, se non minimo (sono generalmente definite “amatoriali”), e godono pertanto di una protezione limitata nell’ambito della categoria dei diritti connessi, cioè lo sfruttamento economico è garantito per 20 anni dalla produzione della fotografia stessa ed è comunque condizionato all’adempimento di alcune formalità, cioè indicare il nome del fotografo (o della ditta o del committente), la data dell’anno di produzione, il nome dell’autore dell’opera fotografata. In assenza di tali indicazione la riproduzione di questo tipo di fotografie non è da reputarsi abusiva e non sono dovuti i compensi previsti dagli articoli 91 e 98.
I diritti morali sono limitati al diritto di paternità, restando esclusi il diritto all’integrità dell’opera e di ritirare l’opera dal commercio.

Le riproduzioni fotografiche, previste dall’articolo 87 della legge sul diritto d’autore, sono fotografie “di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili”, ovvero opere meramente descrittive della realtà che difettano del requisito della creatività e pertanto sono sprovviste di qualsiasi tutela giuridica. Per poter inserire una fotografia nella categoria delle riproduzioni fotografiche deve guardarsi non tanto al contenuto raffigurato (fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili), bensì allo scopo in vista del quale la fotografia è stata realizzata. Solo qualora essa fosse stata realizzata con finalità esclusivamente riproduttive o documentali essa non sarebbe ammessa a godere di alcuna tutela.
Si tratta di foto aventi mera finalità riproduttiva dell’oggetto materiale, e quindi non destinate a funzioni ulteriori quali la commercializzazione o promozione di un prodotto.
Tali fotografie, però, possono godere di tutela riflessa in quanto facenti parte di opere differenti, come una banca dati od un libro.



Diritti di utilizzazione economica

L’acquisito dei diritti di utilizzazione economia su una fotografia può avvenire a titolo originario, quando il fotografo realizza la fotografia autonomamente e su propria iniziativa, oppure a titolo derivativo, se il fotografo opera in adempimento di un contratto di lavoro o su commissione.
Per quanto riguarda le opere fotografiche, la protezione è identica a quella delle opere d’ingegno.
In relazione alle fotografie semplici, nel caso di acquisto a titolo originario, il fotografo acquisisce il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio delle fotografia.
Nel caso, invece, di fotografia ottenuta nell’adempimento di un contratto di lavoro subordinato, il diritto esclusivo compete al datore di lavoro, entro i limiti dell’oggetto e delle finalità del contratto. Infatti, il datore di lavoro è titolare dei diritti sulle opere dell’ingegno e sulle invenzioni dei dipendenti. Comunque il fotografo ha il diritto ad un equo compenso nel caso in cui della fotografia fosse fatto un uso commerciale.
Nel caso di contratto di commissione, è il committente ad acquisire i diritti di utilizzazione economica della fotografia, anche se le parti godono di ampia autonomia negoziale e possono stabilire patti diversi.


La cessione del negativo o di analogo mezzo di riproduzione della fotografia, compreso il file, determina, salvo patto contrario, la cessione dei diritti previsti. Il fotografo, se vuole mantenere a sé tali diritti, ha l’onere di mettere per iscritto il patto contrario. Ovviamente pubblicare una foto in rete non costituisce cessione del mezzo di riproduzione della foto, ma solo pubblicazione della medesima.



Citazione delle opere protette

Il diritto di paternità viene rispettato principalmente tramite la citazione della fonte, che di fatto è legata al concetto di porzione dell’opera, per cui non si può parlare di citazione se si riprende integralmente l’opera. L’articolo 70 della legge sul diritto d’autore prevede che “Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l’utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali”.

Per quanto riguarda le immagini in rete, il modo corretto per citarle è dato dall’inserimento di un link testuale alla URL dell’immagine, con il tag a href. Questo perché l’immagine non è scomponibile in parti, come un articolo testuale, quindi qualsiasi citazione che comporti la visualizzazione dell’immagine stessa, di fatto è una copia che, se riguarda opere protette, non è ammissibile. L’inserimento di un tag che visualizzi l’immagine nel nostro sito con un link (cliccando sull’immagine) al sito che la ospita originariamente (link through), può comportare problemi al sito originario, perché di fatto si sottrae banda ad esso. Per cui questa tecnica, nota come hotlinking, è generalmente malvista. È necessario, quindi, riprodurre la fotografia in bassa risoluzione e in piccole dimensioni.
Nel caso delle fotografie semplici la citazione prevede la presenza del nome del fotografo (o della ditta per cui lavora il fotografo, oppure il committente), la data di produzione della foto (l’anno), e il nome dell’autore dell’opera fotografata, se è un’opera d’arte. Nel caso in cui non siano presenti tali informazioni, l’art. 90 della legge sul diritto d’autore stabilisce la riproduzione delle foto non si considera abusiva sempre che il fotografo (o il suo datore di lavoro) non provino la malafede di chi la ha riprodotta.

Il comma 1 bis dell’articolo 70 aggiunge che “È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro”.
In attesa dei decreti attuativi che dovranno fissare il concetto di “bassa risoluzione” e “degradato”, si può fare riferimento alla modalità in cui la Siae stessa concede i diritti di riproduzione per le opere figurative protette destinate alla pubblicazione su Internet, e cioè la risoluzione delle immagini deve essere inferiore ai 72 dpi.



Fotografie di beni culturali

Per quanto riguarda le fotografie dei beni culturali, occorre precisare che la normativa in materia, prevista nel Codice dei beni culturali (art. 108) è stata modificata dal decreto ArtBonus del 2016 (decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni nella legge 29 luglio 2014, n. 106), il quale ha adeguato l'impianto normativo alle esigenze di una circolazione dei contenuti sulla rete Internet. In particolare il novellato Codice dei beni culturali adesso prevede una generale libera utilizzabilità delle fotografie dei beni culturali (es. foto di opere d'arte esposte nei musei). 

Quindi, sono libere le seguenti attività, purché attuate senza scopo di lucro, neanche indiretto, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale
- la riproduzione di beni culturali - diversi dai beni bibliografici e archivistici - attuata con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, né l’esposizione dello stesso a sorgenti luminose (quindi è possibile fotografarle ma senza flash), né l’uso di stativi o treppiedi; 
- la divulgazione con qualsiasi mezzo (quindi anche online) delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro, neanche indiretto (per questo è sufficiente che l'immagine sia a bassa risoluzione). 

Ovviamente chi è interessato all'uso dell'immagine per fini commerciali o di lucro (es. per una guida turistica), dovrà chiedere la concessione e versare il corrispettivo dovuto. L'autorizzazione indica chiaramente gli usi per i quali l'immagine è concessa, e le limitazioni, anche temporali. 
Occorre tenere presente che le istituzioni (o le agenzie) concedono diritti relativi all'immagine ma non al contenuto. Potrebbe anche essere che sul contenuto insistano ulteriori diritti. Per fare un esempio, se l’immagine è una stampa riproducente un'opera in pubblico dominio, possono comunque esistere diritti del disegnatore o dell'incisore, morti da meno di 70 anni.. In questo caso occorre un'ulteriore autorizzazione (SIAE sezione OLAF, o eventuale fondazione dell'artista).

Nel caso di opere d’arte private l'uso delle foto, cioè la riproducibilità, dipende dall’autorizzazione del titolare dei diritti.