Il DDL Alfano , approvato dal Consiglio dei Ministri e recante “interventi in materia di efficienza del sistema giudiziario”, fa discutere non poco gli addetti ai lavori, ed anche il Cnf (Consiglio nazionale forense) ha emesso parere negativo su di esso, anche in considerazione del fatto che parrebbe che il Cnf non sia mai stato consultato in materia, nonostante una diversa indicazione nel disegno di legge medesimo.
Le disposizioni contenute in questa proposta si muovono su due diverse direttrici per migliorare l’efficienza del sistema giustizia italiano: da un lato puntando sull’apporto temporaneo di energie intellettuali estranee al sistema, dall’altro adottando rimedi processuali tendenti ad una razionalizzazione delle risorse esistenti.
Precisiamo innanzitutto che la riforma in questione si presenta come l’ennesima riforma a costo zero, se si esclude uno dei punti che dovrebbe essere finanziato dal raddoppio del contributo unificato per i giudizi di impugnazione (il contributo è la somma che la parte che intende fare causa deve versare prima di iniziarla). Già questo è un elemento sintomatico che ci dice molto sulla riforma, in considerazione del fatto che i problemi della giustizia sono prevalentemente dovuti a carenze di risorse.
È quindi evidente che in assenza di nuove risorse l’unica strada percorribile è quella di limitare e comprimere i diritti dei cittadini, incidendo sulla qualità del sistema giustizia.
Infatti, se andiamo a verificare gli strumenti che il Ddl vorrebbe utilizzare, troviamo innanzitutto il reclutamento, a titolo gratuito, di giovani dottorandi di ricerca, specializzandi delle professioni legali, e praticanti avvocati, che potranno essere utilizzati per coadiuvare i magistrati nelle loro attività. A ciò si aggiunge l’istituzione dell’ennesima nuova figura di magistrato, il giudice ausiliario, da reperire tra i magistrati e gli avvocati dello Stato a riposo, da destinare alle sezioni civili per lo smaltimento del’arretrato.
Tale utilizzo di risorse esterne appare in qualche modo dubbio, perché potrebbe incidere sulla qualità delle decisioni del magistrato che si avvale del loro apporto, nel caso li utilizzasse per delegare alcuni compiti particolarmente delicati (tipo la stesura delle sentenze), come c’è il rischio che accada dato l’elevatissimo numero di procedimenti di cui ogni magistrato deve occuparsi.
Al di là di ciò, comunque, particolarmente interessante risulta l’introduzione dell’istituto della motivazione breve. Il Ddl, infatti, introduce una nuova possibilità per il giudice di emanare una sentenza, e cioè, dopo che la causa è matura per la decisione, e quindi entro 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica (momento oltre il quale manca solo la sentenza per concludere il processo), il giudice invece di decidere può fissare una nuova udienza per la pronuncia della sentenza con motivazione breve.
In tale udienza, che deve celebrarsi nei successivi 30 giorni, il giudice pronuncia sentenza elencando sommariamente a verbale i fatti rilevanti, le fonti di prova e i principi di diritto su cui fonda la decisione, cioè si ha una motivazione estremamente compressa che potrebbe anche non essere sufficiente a comprendere l’iter logico del giudice nella decisione presa, e quindi non adatta a valutare se vi sono elementi da impugnare.
A questo punto la parte che ha interesse ad impugnare, visto che la motivazione breve non è impugnabile autonomamente, deve chiedere nel termine perentorio di 15 giorni (unico termine perentorio, cioè che deve essere necessariamente rispettato, di tutta la procedura in questione) il deposito della motivazione estesa, che deve avvenire da parte del giudice nei successivi 30 giorni.
L’unico termine perentorio è quello dei 15 giorni nei quali la parte che vuole impugnare la motivazione breve deve richiedere la motivazione estesa, un termine davvero risicato, nel quale l’avvocato dovrebbe contattare il cliente e analizzare una motivazione che probabilmente non è nemmeno sufficiente per comprendere se il giudice ha sbagliato nella sua decisione.
Se consideriamo, inoltre, che la parte che chiede la motivazione estesa deve anche contestualmente pagare il contributo unificato per il giudizio di appello, che tra l’altro aumenterebbe del 50% rispetto a prima, appare ovvio che l’istituto in questione ha lo scopo precipuo di disincentivare le impugnazioni.
Infatti, potrebbe ben accadere che la parte richieda una motivazione estesa dalla quale poi evince che non ci sono motivi di impugnare, però nel frattempo avrebbe già pagato il contributo per un appello che non farà mai.
Oltretutto appare piuttosto strano il fatto che il giudice ha la possibilità di fissare l’udienza per il deposito della motivazione breve proprio nel periodo nel quale dovrebbe scrivere la sentenza, per cui si potrebbe anche pensare che diventi una opzione per i giudici troppo oberati di lavoro, per liberarsi di un fascicolo scomodo o troppo corposo. Ed è anche logico supporre che i giudici non saranno molto contenti di dovere rimettere mano ad un fascicolo che credevano già accantonato, per scriverne la motivazione estesa.
Se a questo aggiungiamo che i termini per fissare l’udienza di deposito della motivazione breve e per il deposito della motivazione estesa non sono perentori, per cui è facile che non vengano rispettati, ci pare evidente che fatti i conti l’intero istituto può comportare facilmente un aumento dei tempi di definizione di una controversia, invece di accorciarli.
Aggiungiamo che la motivazione breve è provvisoriamente esecutiva, quindi può essere utilizzata per avviare una procedura di pignoramento, mentre una eventuale inibitoria (sospensione dell’esecuzione) può essere chiesta solo sulla motivazione estesa che, come detto, potrebbe intervenire anche a distanza di parecchio tempo.
In conclusione sembra che la riforma in questione semmai dovesse rivelarsi atta a migliorare l’efficienza del sistema giustizia, cosa della quale appare lecito dubitare comunque, lo farebbe a scapito dei diritti dei cittadini, in particolare il diritto di difesa e la garanzia dell’impugnazione dei provvedimenti giudiziari.