Vendita di beni di consumo e garanzia

Contratto di compravendita
garanziaL’art. 1470 del codice civile definisce la vendita come il “contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo”. La vendita è, quindi, un contratto bilaterale, cioè con prestazioni a carico di entrambe le parti, compratore e venditore, e consensuale, determinandosi l’efficacia in virtù del mero consenso legittimamente prestato dalle parti.
Non è necessaria, invece, la traslazione della cosa, nel senso che la consegna della cosa venduta rappresenta un momento solo accessorio del contratto, e comunque irrilevante ai fini del perfezionamento del contratto medesimo, potendo tutt’al più rilevare sotto il profilo della responsabilità contrattuale.

Garanzia dall’evizione e dai vizi della cosa
Tra le obbligazioni principali del venditore, oltre all’obbligo di consegnare la cosa oggetto del contratto, oppure di far acquistare la proprietà della cosa in caso di vendita di cose future, vi è l’obbligo di garantire il compratore dall’evizione e dai vizi della cosa.

La garanzia per vizi, in particolare, è prevista agli articoli 1490 e seguenti del codice civile, e costituisce elemento fondamentale del contratto di vendita, derogabile dall’autonomia privata.
Si possono distinguere tre ipotesi:
1) la cosa venduta si presenta affetta da vizi che la rendono inidonea all’uso cui è destinata o ne diminuisce in modo apprezzabile il valore;
2) la cosa venduta non possiede le qualità promesse od essenziali al suo uso;
3) la cosa venduta appartiene ad un genere completamente diverso da quello pattuito o è priva delle qualità indispensabili per assolvere alla sua funzione naturale o quella ritenuta dalle parti come essenziale (aliud pro alio).
Nel primo caso soccorre la garanzia per vizi, e il compratore può domandare, a sua scelta, la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo. Egli è però tenuto a denunciare i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, fermo restando il termine di prescrizione annuale che decorre dalla consegna. I termini esigui si giustificano con l’esigenza di consentire al venditore di verificare la sincerità delle doglianze del compratore.
Nel secondo caso il compratore ha il diritto di ottenere la risoluzione del contratto, con gli stessi termini di decadenza e prescrizione di cui all’ipotesi precedente.
Nel caso di aliud pro alio, che è una fattispecie non prevista dal codice ma di elaborazione giurisprudenziale, si ricade nelle ipotesi di inadempimento del contratto, per cui il compratore può esigere l’adempimento o la risoluzione alternativamente, ferma la possibilità di richiedere il risarcimento del danno. 

Codice del consumo

Fin qui la disciplina generale in tema di vendita, prevista dal codice civile, alla quale si affianca quella prevista specificatamente dal Codice del Consumo, varato con il decreto legislativo n. 206 del 2005.
Tale codice nasce dall’esigenza di approntare una tutela adeguata al consumatore in ragione della posizione debole nei confronti del compratore, generalmente un’azienda, all’interno del rapporto contrattuale.
Ai fini dell’applicazione di questa specifica disciplina, consumatore è considerata la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale e professionale eventualmente svolta, mentre il venditore è colui che utilizza i contratti di compravendita nell’esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale. Infine, per bene di consumo si intende un qualsiasi bene mobile, anche da assemblare, compreso i beni usati, e alle loro parti e componenti (come ad esempio un telecomando) tranne acqua, gas ed energia elettrica.
La normativa del Codice del Consumo si applica ai contratti di vendita di beni di consumo conclusi con un consumatore, mentre, invece, ad un acquisto legato ad attività imprenditoriale o lavorativa (che si presume in presenza di richiesta di fattura), si applica la normativa del codice civile.

Secondo la disciplina del codice del consumo il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita, laddove la conformità si presume se nei beni coesistono le seguenti circostanze:
a) sono idonei all’uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull’etichettatura;
d) sono altresì idonei all’uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.
Tali elementi devono essere coesistenti per presumere la conformità dei beni. 

Garanzia di conformità (garanzia legale)

Correlato all’obbligo di conformità vi è il diritto del consumatore al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante la riparazione o sostituzione, ovvero una riduzione adeguata del prezzo o la risoluzione del contratto.
I rimedi della riparazione e sostituzione (richiesta di esatto adempimento), a scelta del consumatore a meno che il rimedio da lui scelto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all’altro, sono preferenziali rispetto agli altri due, che si possono chiedere solo ove i primi due non siano possibili.
Secondo la Cassazione il venditore non può mai chiedere una indennità per l’uso del bene fornito, qualora questi sia non conforme, in quanto egli non ha eseguito correttamente l’obbligazione assunta, e dunque deve sopportare le conseguenze di tale inesatto adempimento.
Il venditore, dopo la denuncia del difetto di conformità, può offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, a meno che il consumatore non abbia già optato per un rimedio previsto dalla legge. Il venditore può altresì agire in regresso verso il produttore, qualora il difetto sia a questi imputabile.
I termini di esercizio dei suddetti diritti sono decisamente più lunghi di quelli ordinari. Infatti, il consumatore deve denunciare il difetto entro due mesi dalla scoperta, e comunque si presume che i difetti scoperti entro i primi sei mesi siano difetti di conformità rientranti nella garanzia. In seguito spetterà al consumatore provarlo. In ogni caso il venditore è responsabile quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene, ed il termine di prescrizione del diritto del consumatore è di ventisei mesi dalla consegna del bene.
Per far valere la garanzia è necessario dimostrare l’acquisto e la data di acquisto, e tale dimostrazione può essere data in qualsiasi modo (estratto conto, ad esempio), per cui pretendere lo scontrino di acquisto è illecito.

La garanzia legale, quindi, è rilasciata dal venditore, al quale ci si deve rivolgere se il prodotto è difettoso oppure se non è conforme a quanto dichiarato nel contratto, e il venditore è obbligato a ripristinare la conformità del prodotto acquistato, riparandolo oppure sostituendolo, se non è possibile ripararlo, senza alcuna spesa a carico del compratore (quindi non devono essere poste a carico del compratore le spese per la spedizione in laboratorio del prodotto).
Tale garanzia è prestata anche da chi consegna il bene, quindi da un artigiano, da chi presta un’opera (fabbrica una porta), chi fa una permuta. Sono coperti dalla garanzia anche il montaggio e l’installazione del prodotto, anche nel caso dei “fai da te”. I beni venduti devono funzionare, ma anche essere conformi, cioè garantire tutte le qualità e le caratteristiche promesse dal venditore o indicate dall’etichetta o nello spot pubblicitario.
La responsabilità per la garanzia legale è sempre del venditore, anche se il prodotto è difettoso all’origine (cioè il prodotto non ha mai funzionato). In ogni caso spetta al venditore risolvere il problema, salvo poi rivalersi sul produttore. 

Garanzia commerciale

La garanzia commerciale è quella offerta dal produttore che, pur essendo disciplinata per legge, non è obbligatoria. Il produttore è inteso non solo come il fabbricante o il fornitore di un servizio, ma anche l’intermediario, o l’importatore del bene o del servizio nel territorio dell’Unione Europea.
La garanzia commerciale si affianca alla garanzia legale, non la sostituisce,  e il suo contenuto (durata e clausole) è a discrezione del produttore medesimo, ed è descritta nel tagliando che accompagna il libretto delle istruzioni. Spesso si richiede l’invio del tagliando compilato per attivarla.
In genere garantisce parti del prodotto. Non è obbligatorio prestarla, ma se prestata deve rispettare alcune regole:
- deve essere redatta per iscritto, e in italiano;
- il testo deve specificare che il consumatore ha diritto anche alla garanzia del venditore;
- deve essere specificato a quali parti del prodotto si applica, e la durata e i mezzi per farla valere.
È il danneggiato che deve provare il difetto, il danno e il nesso causale, cioè che il prodotto era difettoso e che da tale difformità è derivato un danno.