Prostituzione ed esibizione del corpo
L’orientamento della Cassazione in materia di prostituzione è abbastanza univoco. Fin dalla sentenza n. 346 del 2006, infatti, la Suprema Corte ha precisato che l’elemento caratterizzante l’atto di prostituzione “non è necessariamente costituito dal contatto fisico tra i soggetti della prestazione , bensì dal fatto che un qualsiasi atto sessuale venga compiuto dietro pagamento di un corrispettivo e risulti finalizzato, in via diretta e immediata, a soddisfare la libidine di colui che ha chiesto o che è destinatario della prestazione”.
In tal senso appare del tutto irrilevante, ai fini della qualificazione del fatto di reato, che chi si prostituisce e il fruitore della prestazione si trovino in luoghi diversi, perché collegati tramite Internet in videoconferenza. Secondo la Corte “l’aspetto che prima di ogni altro lede la dignità della prostituta è quello per cui ella mette il proprio corpo alla mercé del cliente, disponendone secondo la volontà dello stesso. Alla stregua di tali criteri, non può revocarsi in dubbio che l'attività di chi si prostituisce può consistere anche nel compimento di atti sessuali di qualsiasi natura eseguiti su se stesso in presenza di chi, pagando un compenso, ha chiesto una determinata prestazione al fine di soddisfare la propria libidine, senza che avvenga alcun contatto fisico tra le parti”.
Quindi, nella nozione di prostituzione rientra qualsiasi attività sessuale posta in essere dietro corrispettivo di denaro, anche se priva del contatto fisico tra prostituta e cliente, i quali possono trovarsi addirittura in luogo diverso, a distanza, senza contatto fisico, ad esempio a mezzo di video chat o videoconferenza. Unica condizione è la possibilità, per il secondo, di interagire sulle attività compiute dalla prima. Quindi, è pacifico che il reato si configura anche se la prostituzione
L’interazione, per colui che offre denaro in cambio di prestazioni sessuali, è data infatti dalla possibilità di chiedere atti sessuali determinati avanzando in tempo reale richieste precise e dettagliate, ed è tale elemento che distingue la prostituzione dalla mera esibizione del proprio corpo in riviste o film a contenuto pornografico, nella quale non si riscontra interazione.
L’orientamento viene poi ribadito con altre sentenze. Ad esempio, con la sentenza n. 37188 del 2010, la Corte ha spiegato che, anche volendo ritenere vera la tesi difensiva in base alla quale nei privè non venivano consumati rapporti sessuali (nel caso specifico si trattava di un night club), “non per questo verrebbe meno l’attività di prostituzione, dal momento che ‘la ragazza si spogliava e si strusciava assecondando le richieste del cliente (che avesse pagato)’, e i gestori incameravano parte dei proventi del ‘meretricio”. Addirittura è stato condannato anche l’addetto alla sicurezza in quanto l’attività svolta da lui è stata ritenuta costituisse “un consapevole contributo al regolare svolgimento dell’attività di prostituzione”, e “siffatto apporto causale è sufficiente per la configurabilità del concorso, non essendo ovviamente necessario che esso si concretizzi in una attività “diretta” di favoreggiamento e di sfruttamento della prostituzione”.
Favoreggiamento e sfruttamento
In base alla legislazione vigente la prostituzione in quanto tale non è penalmente sanzionata, ma qualsiasi attività che tende a favorire o addirittura a sfruttare la prestazione della prostituta, anche se questa è svolta tramite internet, è punibile ai sensi di legge. Oggetto delle fattispecie criminali contenute nell’attuale ordinamento è la moralità pubblica e il buon costume, ma l’obiettivo è anche di impedire che le persone dedite alla prostituzione siano sfruttate, strumentalizzate, e comunque indotte alla loro umiliante attività, tutelandone libertà e dignità.
In base alla attuale normativa “integra il delitto di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione la condotta diretta a favorire e sfruttare prestazioni che oggettivamente siano tali da stimolare l’istinto sessuale (fattispecie relativa alla gestione di un club dove ballerine svolgevano attività di ‘ lap dance’ consistente nel ballare denudate davanti a clienti che potevano in luogo appartato accarezzarle su fianchi, braccia e gambe in cambio di denaro)”, come già asserito dalla sezione terza della Cassazione con sentenza n. 13039 del 2003.
Il reato di favoreggiamento, in particolare, è ravvisabile in qualsiasi condotta che effettivamente agevoli la prostituzione, non richiedendo nemmeno un’attività continuativa, poiché il legislatore ha inteso punire il favoreggiamento in qualsiasi modo attuato, indipendentemente da un rapporto di gerarchia, di supremazia od organizzativo tra agente e vittima, anche eventualmente in presenza di un rapporto di convivenza tra prostitute, anche se la giurisprudenza tende ad escludere il reato in caso di favoreggiamento “reciproco”. In sostanza si deve distinguere tra aiuto alla persona e aiuto alla prostituzione, per cui la condotta materiale del presunto favoreggiatore si deve concretare realmente nell’aiuto all’esercizio del meretricio. Pertanto, l’affitto di un locale alla prostituta, pur sapendo che vi eserciterà il meretricio, non costituisce favoreggiamento ma un mero contratto volto alle esigenze abitative della persona. Non si configura il reato nemmeno quando il contributo agevolatore dato alla prostituta rientri esclusivamente nell'attività di impresa che il terzo svolge.
La valutazione della pubblicazione di inserzioni pubblicitarie sui siti web (come anche sui giornali) è mutata nel tempo. Oggi, nonostante si abbiano anche sentenze di diverso avviso, si tende a ritenere tale attività un mero servizio a favore della persona piuttosto che della prostituzione (Cassazione, sezione III, sentenza 26343 del 2009 e Cassazione, sezione III, sentenza 443 del 2012), laddove il reato si configura quando, oltre la mera pubblicazione degli annuncia, si aggiunge una cooperazione concreta e dettagliata al fine di allestire la pubblicità, ad esempio per renderla più allettante, ad esempio organizzando servizi fotografici e simili (Cassazione, sezione III, sentenza 20384 del 2013).
Il reato di sfruttamento, invece, si configura se si trae in qualche modo un profitto dall’attività di prostituzione altrui, e in tale ottica in passato sono state condannate persone che affittavano pagine web a ragazze che si prostituivano, oltre ad organizzare la loro attività.